Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando la Semplice Fuga Diventa Reato
La linea di confine tra una fuga per sottrarsi a un controllo e il reato di resistenza a pubblico ufficiale è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza un principio fondamentale: non è la fuga in sé a costituire reato, ma le modalità con cui essa avviene. Se la condotta del fuggitivo si traduce in manovre attive e pericolose volte a ostacolare l’inseguimento, si configura pienamente il delitto.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un giovane automobilista che, per sottrarsi a un controllo delle forze di polizia, non si era limitato a darsi alla fuga. Al contrario, aveva posto in essere una serie di manovre alla guida del proprio veicolo con il chiaro scopo di impedire l’inseguimento da parte degli agenti. Questa condotta, secondo i giudici di merito, aveva superato il limite della mera fuga, creando una concreta percezione di pericolo per l’incolumità degli inseguitori.
Condannato in primo grado e in appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali:
1. L’assenza degli elementi essenziali del reato, sostenendo di essersi solo dato alla fuga senza mettere in pericolo gli agenti.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Un’errata valutazione della pena, in particolare riguardo al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione ha confermato integralmente la valutazione dei giudici di merito, ritenendo i motivi di ricorso manifestamente infondati o non proponibili in quella sede.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, fornendo chiarimenti importanti sul reato di resistenza a pubblico ufficiale e su alcuni aspetti procedurali.
La Differenza tra Fuga e Resistenza a Pubblico Ufficiale
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione con cui viene respinto il primo motivo di ricorso. I giudici supremi hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limita alla fuga ma “proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità”.
In altre parole, la condotta diventa penalmente rilevante quando la fuga cessa di essere ‘passiva’ e si trasforma in un’azione ‘attiva’ di contrasto, che crea un rischio concreto per gli operatori di polizia. Questo è esattamente ciò che era accaduto nel caso di specie.
L’Inammissibilità dei Motivi Procedurali e di Pena
Per quanto riguarda gli altri motivi, la Corte li ha liquidati rapidamente. La richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata giudicata inammissibile perché non era mai stata avanzata nel giudizio di appello. Si tratta di una regola processuale fondamentale: non si possono presentare per la prima volta in Cassazione questioni che dovevano essere sollevate nei gradi precedenti.
Anche le censure relative alla determinazione della pena sono state respinte, poiché il giudice d’appello aveva fornito una motivazione logica e corretta sia sul bilanciamento delle circostanze sia sull’entità della pena finale.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Essa rafforza il principio secondo cui la reazione a un controllo di polizia deve essere valutata attentamente. La semplice accelerazione per allontanarsi potrebbe non configurare reato, ma manovre evasive, pericolose, come brusche sterzate, inversioni a U o guida a fari spenti per seminare gli inseguitori, trasformano la fuga in un delitto di resistenza.
Questa decisione funge da monito: il tentativo di sottrarsi a un controllo non può mai avvenire mettendo a repentaglio la sicurezza degli agenti e della collettività. Il confine tra un’infrazione amministrativa e un grave reato penale è definito proprio dal livello di pericolosità e dalla volontà di ostacolare attivamente l’operato delle forze dell’ordine.
La semplice fuga in auto dalla polizia costituisce sempre reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No. Secondo la Corte, la semplice fuga non integra il reato. Diventa resistenza a pubblico ufficiale quando chi fugge compie una serie di manovre finalizzate a impedire l’inseguimento, ostacolando l’esercizio della funzione pubblica e creando una percezione di pericolo per l’incolumità degli agenti.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No. La Corte ha dichiarato inammissibile questo motivo di ricorso perché non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio, ovvero la Corte d’Appello. Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
In questo caso, ha comportato la condanna definitiva dell’imputato, che è stato obbligato a pagare le spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un fondo gestito dallo Stato per finanziare progetti di recupero per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35935 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
I motivi dedotti, nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché manifestamente infondati.
In particolare, il primo motivo di ricorso prospetta l’assenza degli elementi essenziali del reato per non avere il ricorrente concretamente posto in pericolo l’incolumità degli agenti e per essersi meramente dato alla fuga. Tale prospettazione, tuttavia, non solo non tiene conto dell’adeguata motivazione fornita dal giudice di merito in punto di responsabilità, ma si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che “integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un’autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità” (Sez. 6., n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765).
Il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per non avere applicato la causa di non punibilità prevista di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è stato dedotto in appello, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso.
La valutazione del giudice di appello in punto di pena, censurata con il terzo e il quarto motivo di ricorso, appare immune da censure giacché il giudice di merito ha correttamente dato conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravante teleologica, nonché della pena nel complesso irrogata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
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