Resistenza a pubblico ufficiale: quando la semplice fuga diventa reato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: la fuga da un controllo di polizia non è sempre e solo un atto di disobbedienza, ma può configurare il più grave reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere il confine tra una condotta passiva e un’opposizione attiva e pericolosa, con importanti conseguenze sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla determinazione della pena. Analizziamo la decisione per capire quando sottrarsi a un inseguimento si trasforma in un reato.
I Fatti del Caso: una fuga spericolata
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per essersi opposto a un controllo delle forze dell’ordine. L’imputato, alla guida di un’autovettura, non si era limitato a una semplice accelerazione per eludere gli agenti, ma aveva posto in essere una serie di manovre di guida finalizzate specificamente a impedire l’inseguimento. Queste azioni, caratterizzate da un’elevata pericolosità, non solo hanno ostacolato concretamente l’operato dei pubblici ufficiali, ma hanno anche generato in loro una fondata percezione di pericolo per la propria incolumità.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un’errata valutazione delle prove e sostenendo che la sua condotta non avesse concretamente impedito l’attività degli agenti. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e la qualificazione della resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando i motivi manifestamente infondati. I giudici hanno confermato la correttezza della valutazione operata dalla Corte d’Appello, sottolineando un punto chiave: la condotta dell’imputato ha superato i limiti della mera fuga (che, di per sé, non integra il reato), trasformandosi in un’attiva resistenza a pubblico ufficiale.
La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui integra il reato previsto dall’art. 337 c.p. la condotta di chi, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti a darsi alla fuga ma ponga in essere manovre finalizzate a impedire l’inseguimento, ostacolando così l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo.
La Questione delle Circostanze Attenuanti
Anche la doglianza relativa alle attenuanti generiche è stata respinta. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva già ridotto la pena della metà riconoscendo la non particolare gravità del fatto. Tuttavia, la decisione di non concedere un’ulteriore mitigazione della pena (le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.) è stata ritenuta legittima. Tale diniego si fondava sulla “negativa personalità dell’imputato”, un giudizio basato sulla sua storia criminale, come emergeva già dalla sentenza di primo grado. Questo dimostra come il passato di un imputato possa legittimamente influenzare la discrezionalità del giudice nel concedere benefici.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si articola su due pilastri. Il primo riguarda la corretta interpretazione del reato di resistenza. La ‘violenza’ o ‘minaccia’ richiesta dall’art. 337 c.p. non deve necessariamente consistere in un’aggressione fisica diretta, ma può manifestarsi anche attraverso una condotta che, pur essendo strumentale alla fuga, crea una situazione di concreto pericolo e di ostacolo all’atto d’ufficio. Le manovre spericolate e ostruzionistiche di un’auto in fuga sono state quindi correttamente qualificate come una forma di violenza indiretta, idonea a integrare il reato.
Il secondo pilastro riguarda il potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti. La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche si basa su una valutazione complessiva che include non solo la gravità del singolo episodio, ma anche la personalità del reo. In questo caso, il riferimento alla storia criminale dell’imputato è stato considerato un fondamento valido e sufficiente per negare un’ulteriore clemenza, rendendo la decisione della Corte d’Appello non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante monito: la fuga dalla polizia, se attuata con modalità attive e pericolose, cessa di essere una semplice infrazione per diventare un serio reato penale. La decisione cristallizza il principio secondo cui l’ostacolo attivo alla funzione pubblica, unito alla creazione di un pericolo per gli agenti, è l’elemento che distingue la resistenza penalmente rilevante dalla mera disobbedienza. Inoltre, la pronuncia conferma che la valutazione del giudice sulla pena non è un mero calcolo matematico, ma un giudizio complesso in cui la storia e la personalità dell’imputato giocano un ruolo decisivo, specialmente nell’applicazione di benefici come le attenuanti generiche.
Scappare dalla polizia è sempre reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No, secondo la Corte la semplice fuga non integra il reato. Lo diventa quando la fuga è attuata con una serie di manovre finalizzate a impedire l’inseguimento, ostacolando l’esercizio della funzione pubblica e creando un pericolo per l’incolumità degli agenti.
Perché al ricorrente non sono state concesse le attenuanti generiche?
Perché la Corte d’Appello ha basato il suo diniego sulla “negativa personalità dell’imputato”, desunta dalla sua storia criminale. Sebbene il fatto non fosse di particolare gravità, i precedenti penali hanno giustificato una decisione più severa.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso “manifestamente infondati”, ovvero così palesemente privi di pregio giuridico da non meritare un esame approfondito nel merito, portando alla conferma immediata della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34085 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34085 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NARDO’ il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di resistenz pubblico ufficiale sono inammissibili perché manifestamente infondati. I primi due motivi di ricorso censurano la motivazione del provvedimento impugNOME nella parte in cui ha riconosciuto la penale responsabilità de ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. Si censura, in parti l’errata valutazione del compendio probatorio (primo motivo) e si prospetta l’insussistenza del fatto per la mancanza di un concreto impedimento all’attivit dei pubblici ufficiali (secondo motivo). In punto di responsabilità, tuttavia sentenza impugnata appare immune da censure. In primo luogo, il giudice di appello ha effettuato un autonomo apprezzamento delle risultanze probatorie e, in secondo luogo, ha correttamente valorizzato l’obiettiva pericolosità de manovre poste in essere dal ricorrente. Si tratta dì una valutazione in linea la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale “integra il di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un’autovettura, ma proceda ad serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità” (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche in relazione al secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deve essere mantenuta ferma la statuizione dei giudice di merito. Sul punto, la valutazione della Cor d’appello – che comunque ha ridotto la pena della metà in virtù della no particolare gravità del fatto – sì è appuntata sulla “negativa persona dell’imputato” (cfr. p. 1 della sentenza impugnata). Per quanto conciso, giudizio ostativo al riconoscimento dell’ulteriore mitigazione sanzioNOMEria ex
art. 62-bis cod. pen. è stato espresso dalla Corte d’appello e trova fondamento nella storia criminale del ricorrente (cfr., sul punto, la sentenza di primo gra e pertanto la sentenza non risulta censurabile, in parte qua, in sede di legittimità.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024