Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5588 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5588 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 24/07/1977
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per il delitto ascrittogli, essendo la minaccia avvenuta prima ed indipendentemente dal compimento dell’atto di ufficio da parte dei carabinieri, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che l’imputato aveva posto in essere la condotta criminosa nel momento in cui i militari dovevano compiere atti del proprio ufficio, ossia provvedere agli accertamenti sia personali sia del veicolo del medesimo imputato);
ritenuto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l’inciso “mentre compie l’atto del suo ufficio” presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l’atto che non si esaurisce nell’istante in cui quest’ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (cfr: Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574 – 01);
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024