Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando la Violenza Rende il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di resistenza a pubblico ufficiale, fornendo chiarimenti cruciali sulla differenza tra resistenza attiva e passiva e sulle conseguenze processuali di tale distinzione. La decisione sottolinea come l’uso della violenza per ostacolare le operazioni di polizia non solo configuri pienamente il reato, ma renda anche il ricorso inammissibile e aggravi la posizione dell’imputato, portando alla procedibilità d’ufficio per le lesioni cagionate.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva condannato un individuo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere interpretata come una mera resistenza passiva e contestando la procedibilità del reato di lesioni in assenza di una querela da parte degli agenti.
Secondo la difesa, le azioni compiute non integravano una vera e propria opposizione violenta, ma si limitavano a un comportamento non collaborativo, e che il passeggero del veicolo fosse estraneo alla dinamica della fuga e della successiva colluttazione.
L’Analisi della Corte e la distinzione nella resistenza a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha respinto completamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata e logica, collegando in modo diretto le lesioni subite dagli agenti con la violenza posta in essere dall’imputato. Questa violenza era finalizzata a impedire le operazioni di polizia giudiziaria ancora in corso.
La condotta dell’imputato, quindi, è stata ritenuta incompatibile con la nozione di “resistenza meramente passiva”. L’uso della forza fisica per divincolarsi o per impedire l’azione degli ufficiali integra a tutti gli effetti la violenza richiesta dalla norma penale.
Resistenza a pubblico ufficiale e la Procedibilità d’Ufficio per le Lesioni
Un punto centrale della decisione riguarda la procedibilità del reato di lesioni personali. La difesa aveva invocato la mancanza di querela, ma la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione di merito. Le lesioni, infatti, sono state considerate aggravate ai sensi dell’art. 576, comma 5-bis del codice penale. Questa specifica aggravante si applica quando il fatto è commesso in occasione di altri delitti, come la resistenza a pubblico ufficiale. La presenza di tale aggravante rende il reato di lesioni procedibile d’ufficio, eliminando la necessità della querela della persona offesa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la motivazione della sentenza impugnata era completa e priva di vizi logici, avendo correttamente inquadrato i fatti e applicato la legge. La correlazione tra la violenza, le lesioni e la finalità di ostacolare le forze dell’ordine era stata dimostrata in modo inequivocabile. In secondo luogo, le argomentazioni del ricorrente non erano in grado di scalfire la solidità del ragionamento dei giudici di merito, risultando generiche e infondate.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: la violenza fisica diretta a contrastare l’operato delle forze dell’ordine costituisce resistenza a pubblico ufficiale in senso pieno e non può essere derubricata a semplice comportamento passivo. Le conseguenze di un ricorso inammissibile, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, sono state applicate con rigore: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di fondare i ricorsi su motivi solidi e giuridicamente pertinenti, pena severe sanzioni economiche.
Quando la resistenza a un pubblico ufficiale non può essere considerata ‘passiva’?
La resistenza non è considerata passiva quando implica una condotta violenta finalizzata a ostacolare attivamente le operazioni di polizia, come nel caso in cui tale violenza provochi lesioni agli agenti.
Perché il reato di lesioni personali, in questo caso, è stato perseguito senza la querela della persona offesa?
Perché le lesioni sono state ritenute aggravate ai sensi dell’art. 576, comma 5-bis del codice penale, in quanto commesse in connessione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Tale aggravante rende il reato di lesioni procedibile d’ufficio.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione che viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46184 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRUMO APPULA il 14/05/1990
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando la correlazione delle lesioni con la violenza posta in essere per ostacola le operazioni di polizia giudiziaria ancora in corso, con condotte quindi incompatibili sia con prospettazione di una resistenza meramente passiva o con la dedotta estraneità del passeggero alla fuga ed alla condivisione delle sue modalità, e sia con la invocata insussistente procedibilità a querela del reato di lesioni personali in quanto aggrava dall’art.576, comma 5-bis cod.pen.;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Cons liere estensore
Il Presidente