Resistenza a pubblico ufficiale: quando l’opposizione fisica rende il ricorso inammissibile
Affrontare un controllo da parte delle forze dell’ordine può generare tensione, ma la reazione a tale situazione ha conseguenze legali precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali comportamenti integrano il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quali sono i limiti per poter contestare una condanna in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che opporsi fisicamente a un controllo, anche solo per divincolarsi, costituisce reato e che un ricorso basato su argomenti già respinti è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di Torino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo, l’imputato aveva reagito fisicamente per sottrarsi agli agenti, in particolare sbracciandosi e sferrando un calcio. Ritenendo ingiusta la condanna, l’uomo ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza.
L’Analisi della Corte e la definizione di resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata su due aspetti fondamentali: la natura dei motivi del ricorso e la qualificazione giuridica della condotta dell’imputato.
In primo luogo, la Corte ha osservato che i motivi presentati dal ricorrente erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito. In pratica, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi procedurali, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni difensive già ritenute infondate in appello. Questo vizio procedurale è una causa tipica di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità, poiché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della decisione risiede nella consolidata interpretazione giuridica del reato di resistenza a pubblico ufficiale. I giudici hanno affermato in modo inequivocabile che ‘sbracciare e sferrare un calcio per sottrarsi al controllo degli operanti costituisce pacificamente un atto di resistenza’. La Corte ha quindi confermato che non è necessaria una violenza finalizzata a offendere, ma è sufficiente una qualsiasi azione fisica volta a impedire o ostacolare l’adempimento di un atto d’ufficio.
Di conseguenza, la condotta dell’imputato integrava pienamente gli estremi del reato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza due principi fondamentali. Da un lato, chiarisce che qualsiasi forma di opposizione fisica attiva a un controllo di polizia, anche se dettata dalla volontà di fuggire, configura il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dall’altro, serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per cassazione su vizi di legittimità concreti e non sulla semplice riproposizione di argomenti fattuali già discussi e decisi. La decisione sottolinea come un ricorso infondato non solo non porti al risultato sperato, ma comporti anche significative conseguenze economiche per il proponente.
Quali azioni concrete costituiscono resistenza a pubblico ufficiale secondo questa ordinanza?
Secondo la Corte, azioni fisiche come ‘sbracciare’ (agitare le braccia) e ‘sferrare un calcio’ con lo scopo di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine costituiscono in modo pacifico un atto di resistenza.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dal giudice di merito, configurando così un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40404 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
107/ RG. 17193
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Kitari MoharAmed avverso la sentenza in epigraf indicata;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito )atteso che sbracciare e sferrare un calcio per sottrarsi al controllo degli operanti costituisce pacificamente un di resistenza;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024
La Consigliera estensora