Resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione conferma la condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sul reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna per aver minacciato agenti di polizia durante una perquisizione. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un cittadino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato era stato giudicato colpevole per aver proferito minacce nei confronti di agenti della polizia giudiziaria mentre questi stavano eseguendo un atto d’ufficio, nello specifico una perquisizione domiciliare.
Contro questa decisione, l’uomo ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. A suo dire, i fatti non integravano la fattispecie di cui all’art. 337 c.p., ma avrebbero dovuto, al più, essere riqualificati come semplice minaccia (art. 612 c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: Focus sulla resistenza a pubblico ufficiale
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno respinto le doglianze dell’imputato. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano inammissibili perché si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito.
In altre parole, il ricorrente non ha sollevato vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di Cassazione. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era ‘corretta ed esaustiva’ nel dimostrare la sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Era stato infatti accertato che le minacce erano state proferite con lo scopo di ostacolare gli agenti mentre compivano un atto del loro ufficio, integrando così pienamente la fattispecie contestata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si può utilizzare il ricorso per chiedere ai giudici supremi di riesaminare i fatti e le prove già vagliati nei gradi precedenti. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia specifici errori di diritto o vizi di motivazione.
Inoltre, la decisione conferma che per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria la violenza fisica, ma è sufficiente una minaccia seria e concreta, finalizzata a intimidire il pubblico ufficiale e a impedirgli o turbarne l’attività. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, infine, rappresenta una sanzione ulteriore per l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del merito, senza individuare specifici vizi di legittimità della decisione impugnata.
Cosa è sufficiente per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente proferire minacce nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria mentre questi stanno compiendo un atto del loro ufficio, come una perquisizione domiciliare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME🙂 COGNOME NOME;
R.G.N. 4997/24 NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. – con i quali si contesta l’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato, nonché l’omessa riqualificazione ai sensi dell’art. 612 cod. pen. – sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, invero, che la Corte d’appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., essendo stato accertato come il ricorrente avesse proferito minacce nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria, mentre gli stessi stavano compiendo un atto del loro ufficio, ovverosia la perquisizione dell’abitazione (cfr. sentenza impugnata, pagg. 5-6);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024.