Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25839 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25839 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Sant’Agata di Militello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria e conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Patti aveva condannato NOME COGNOME per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il suo difensore, formulando i seguenti tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di resistenza che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, si è sviluppato in due contesti temporali e in assenza dell’elemento psicologico.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della recidiva fondati sui soli precedenti del ricorrente senza che la Corte di appello avesse considerato globalmente il fatto, la sua esigua protrazione e l’assenza di capacità criminale del COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia alla revoca della sospensione condizionale, in quanto il primo reato era stato commesso quando l’imputato aveva meno di ventuno anni e il cumulo tra le condanne per i due reati era inferiore a due anni e sei mesi di reclusione; sia al mancato riconoscimento della continuazione tra le due sentenze nonostante ve ne fossero i presupposti.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come successivamente prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché, oltre che generico, è stato presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente si è limitato a confutare, in modo indeterminato, l’assenza degli elementi costitutivi del delitto di resistenza senza confrontarsi con il ragionamento probatorio svolto dalla Corte di appello, fondatosi su una corretta valutazione degli elementi acquisiti durante le indagini ed utilizzabili in ragione del rito abbreviato prescelto.
La sentenza impugnata, in base al verbale di arresto, ha spiegato, in termini congrui e completi, come NOME COGNOME, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, giusto decreto del Tribunale di Messina, non fosse rincasato entro le ore 20.00, come disposto dal provvedimento
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e, al momento del controllo degli operanti, avesse opposto consapevole resistenza, con violenza e minacce, tanto da avere imposto la richiesta di rinforzi con l’arrivo di altri agenti di pubblica sicurezza.
Da tanto i giudici di merito hanno efficacemente arguito come le condotte descritte avessero integrato gli estremi del reato di cui all’art. 337 cod. pen., pe la cui sussistenza basta l’opposizione allo svolgimento delle attività dei pubblici ufficiali con il dolo nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per ostacolare l’attività o servizio in atto, non rilevando che l’agente abbia avuto di mira anche altri scopi (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, COGNOME, Rv. 257512).
Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riguardano il trattamento sanzionatorio, sono stati anch’essi declinati in modo generico, senza alcun confronto con gli argomento della sentenza impugnata, e sono, in ogni caso, manifestamente infondati.
La Corte di appello, nell’esercizio del proprio potere discrezionale riconosciutole dall’ordinamento nella quantificazione della pena e di tutti gli istitut ad esso connessi, ha puntualmente motivato, con argomenti completi e non viziati da illogicità, su ciascuno di essi.
In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ha congruamente menzionato la oggettiva gravità del fatto e la personalità aggressiva del ricorrente, tale da avere imposto la presenza di rinforzi.
In relazione all’applicazione della recidiva e alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, la Corte di merito ha dato atto della condanna dell’imputato, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso nel 2018, della Corte di appello di Messina, Sezione Minori, con sospensione condizionale della pena, irrevocabile nel 2021, dimostrativa dell’accresciuta pericolosità sociale del prevenuto e dell’assenza di efficacia deterrente.
In forza di detti elementi, facendo corretta applicazione della disposizione dettata dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., la Corte distrettuale ha statuito la revoca di diritto del beneficio applicato con la menzionata sentenza in quanto l’imputato aveva commesso un altro delitto della stessa indole nel quinquennio. Peraltro, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso, il COGNOME, quando ha posto in essere il secondo delitto, aveva ventidue anni e quindi non poteva beneficiare del più alto limite di pena di due anni e sei mesi di reclusione di cui all’art. 163, terzo comma, cod. pen.
In ordine, infine, al mancato riconoscimento della continuazione tra le due sentenze di condanna, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che la
distanza temporale tra le due condotte fosse tale da escludere un’unica deliberazione criminosa.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2024
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidente