Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure manifestamente infondate;
considerato che, quanto al primo motivo con cui si censura l’affermazione di responsabilità del ricorrente, dal momento che non sarebbe stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio che fosse stato il ricorrente a porre in essere la condotta contestata, i giudici di merito, con motivazione esaustiva e priva di fratture logiche, hanno dato conto dei plurimi elementi che dimostrano che il ricorrente fosse il protagonista del filmato e il medesimo soggetl:o fermato dagli agenti, mostrando il video il medesimo episodio di resistenza per cui si procede (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado e pag. 2 sentenza appello);
ritenuto che alla medesima conclusione si giunge in relazione al secondo motivo di ricorso – che censura l’utilizzabilità dell’atto di indagine costituito dal filmato video, da considerarsi alla stregua di una dichiarazione predibattimentale – profilo rispetto al quale la Corte d’appello ha correttamente rilevato che, alla luce del prescelto rito abbreviato, risulti pienamente utilizzabile il compendio probatorio derivante dalle indagini preliminari, non essendo l’acquisizione avvenuta contra legem;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere e COGNOME sore
Il Presidente