Resistenza a Pubblico Ufficiale: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15223 del 2024 offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel caso specifico, i giudici hanno confermato la condanna per un automobilista che si era dato alla fuga con una guida pericolosa, ritenendo inammissibile un ricorso basato su argomenti già adeguatamente respinti nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
Il Caso: Fuga in Auto e la Tesi della “Distrazione”
Un giovane automobilista proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’accusa si fondava sulla sua condotta di guida pericolosa, posta in essere per sottrarsi a un controllo di polizia.
La linea difensiva del ricorrente si basava sull’ipotizzata “inconsapevolezza” di trovarsi di fronte a un alt intimatogli da militari. In sostanza, egli sosteneva di non aver compreso l’ordine di fermarsi e che la sua successiva condotta non fosse finalizzata a opporsi agli agenti.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già smontato questa tesi, evidenziando un fatto cruciale: solo pochi giorni prima dell’episodio, lo stesso individuo era stato fermato dagli stessi militari perché guidava senza patente. Questo precedente rendeva del tutto inverosimile la sua presunta inconsapevolezza, configurando invece una fuga deliberata e consapevole per evitare le conseguenze di una nuova infrazione.
La Decisione della Corte: La consapevolezza della fuga e l’inammissibilità del ricorso per resistenza a pubblico ufficiale
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha adottato una linea di assoluto rigore procedurale, dichiarandolo inammissibile.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno osservato che il motivo del ricorso era una semplice riproduzione della medesima censura già presentata e adeguatamente confutata dalla Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva fornito una motivazione “in fatto logica e competa”, e come tale “insindacabile in sede di legittimità”.
In altre parole, la Cassazione ha ribadito il proprio ruolo di giudice della legge e non del fatto. La ricostruzione degli eventi e la valutazione della credibilità delle giustificazioni dell’imputato sono compiti che spettano ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Se la loro valutazione è supportata da una motivazione logica e coerente, come in questo caso, la Cassazione non può intervenire per riesaminare i fatti.
La Corte ha quindi confermato che la consapevolezza della fuga era stata provata in modo convincente, rendendo il ricorso privo di fondamento e meramente ripetitivo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, sperando in un diverso esito. Il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità, ovvero su presunte violazioni di legge o su difetti di motivazione che siano manifestamente illogici o contraddittori, e non su una diversa interpretazione dei fatti.
Per quanto riguarda il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la decisione conferma che la fuga deliberata, attuata con una guida che mette in pericolo la sicurezza, integra pienamente il delitto, e la prova della consapevolezza può essere desunta anche da elementi logici e circostanze precedenti, come un precedente controllo per guida senza patente.
Cosa si intende per resistenza a pubblico ufficiale tramite guida pericolosa?
Si configura il reato quando un conducente, per sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine, non si limita a non fermarsi ma compie manovre di guida pericolose che costringono gli agenti a compiere a loro volta azioni rischiose per inseguirlo o per evitare incidenti, opponendosi così attivamente all’atto d’ufficio.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva esattamente le stesse argomentazioni difensive (la presunta inconsapevolezza dell’alt) che erano già state esaminate e respinte con una motivazione logica e completa dalla Corte d’Appello. La Cassazione non può riesaminare i fatti già accertati.
Quale elemento ha dimostrato la consapevolezza della fuga da parte del conducente?
L’elemento decisivo è stato il fatto che lo stesso conducente era stato fermato dagli stessi militari pochi giorni prima per guida senza patente. Questa circostanza ha reso palese, secondo i giudici, che la sua fuga non era dovuta a una distrazione, ma alla precisa volontà di evitare un nuovo controllo e le relative conseguenze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta l’integrazione del reato di resistenza a pubbl ufficiale realizzatosi con guida pericolosa è riproduttivo di identica censura adeguatame confutata dalla Corte di appello che, avverso l’ipotizzata inconsapevolezza del ricorrent trovarsi di fronte all’alt intimatogli dai militari, con motivazione in fatto logica e insindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato quali fossero le ragioni che deponevano una sua consapevole fuga dai militari che lo avevano fermato alcuni giorni prima perché priv della patente di guida;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02/2024.