Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando la Guida Pericolosa Porta alla Condanna
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è una fattispecie che tutela il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, sanzionando chi si oppone con violenza o minaccia a un atto d’ufficio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una condotta di guida spericolata possa integrare questo delitto, portando alla conferma di una condanna e alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Fuga ad Alta Velocità in Città
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un automobilista condannato nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. La sua condotta consisteva nel procedere ad alta velocità lungo una strada urbana a doppia corsia, dove in quel momento stavano transitando anche dei pedoni.
Nonostante l’intimazione a fermarsi da parte delle forze dell’ordine, che si trovavano a breve distanza e utilizzavano segnali sonori e visivi, l’individuo si sottraeva al controllo. Contro la sentenza della Corte d’Appello, che confermava la sua colpevolezza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione sia sugli elementi costitutivi del reato sia sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte d’Appello e il Ricorso
La Corte d’Appello aveva ritenuto pienamente provata la responsabilità dell’imputato. La motivazione della sentenza di secondo grado evidenziava come la condotta di guida, tenuta ad alta velocità in un contesto pericoloso per la presenza di pedoni, costituisse l’elemento oggettivo del reato. L’elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza di opporsi a un atto d’ufficio, era stato desunto dalla chiara e inequivocabile intimazione di “alt” da parte degli agenti.
L’imputato, tuttavia, contestava queste conclusioni, ritenendo la motivazione carente e generica. Inoltre, si doleva del fatto che i giudici non avessero riconosciuto in suo favore le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Le motivazioni della Cassazione sulla resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti manifestamente infondati. In primo luogo, i giudici hanno confermato la correttezza e completezza della motivazione della Corte d’Appello. È stato ribadito che la condotta di guida pericolosa, finalizzata a sfuggire a un controllo legittimo, integra pienamente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. L’elemento oggettivo (la violenza, intesa anche come violenza ‘impropria’ sulle cose, come il veicolo) e quello soggettivo (la volontà di opporsi) erano stati accertati in modo ineccepibile.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ricordato che la loro concessione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando l’assenza di elementi favorevoli nella condotta dell’imputato. La scelta di non concedere le attenuanti, essendo stata argomentata in modo logico e coerente, è stata giudicata insindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
La decisione si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un principio consolidato: la fuga da un controllo di polizia, attuata con modalità di guida che mettono a rischio l’incolumità pubblica, non è una semplice infrazione al codice della strada, ma un vero e proprio reato contro la Pubblica Amministrazione. La valutazione della pericolosità della condotta è centrale non solo per la configurabilità del reato, ma anche per escludere benefici come le attenuanti generiche.
Quando la guida ad alta velocità integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo la Corte, la guida ad alta velocità integra il reato quando è finalizzata a sottrarsi a un legittimo ordine di fermarsi impartito dalle forze dell’ordine, specialmente se tale condotta avviene in un contesto che crea pericolo, come la presenza di pedoni.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche fosse correttamente motivata. Le modalità della condotta, caratterizzate da alta velocità e pericolo per i pedoni, non presentavano alcun elemento favorevole che potesse giustificare una diminuzione della pena.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘manifestamente infondati’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso sono apparse alla Corte di Cassazione così palesemente prive di fondamento giuridico da non meritare un esame approfondito. Questo porta a una dichiarazione di inammissibilità, che impedisce alla Corte di decidere sul merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in re al reato di cui all’art. 337 cod. pen. e aventi ad oggetto il vizio di motivazion all’accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato e all’ concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati;
Considerato, invero, che, quanto al primo motivo – che risulta, peraltro, generico nell formulazione – la Corte d’appello ha, con motivazione corretta ed esaustiva, ritenuto in l’elemento oggettivo dalmomento che la condotta del ricorrente si era sostanziata nel pro ad alta velocità in una strada a doppia corsia lungo la quale transitavano dei pedoni, e l soggettivo dal momento che l’intimazione di fermarsi rivolta al ricorrente veniva effet breve distanza e con mezzi sonori e visivi;
Ritenuto, infine, che, quanto al secondo motivo, la Corte d’appello – nell’esercizio d potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili questa sede – ha ritenuto di non ravvisare nelle modalità della condotta alcun el favorevole ai fini della concessione delle attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’8 marzo 2024.