Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 3956/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso contro una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso.
I Fatti del Caso
Un cittadino era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. La condanna si basava su una ricostruzione dei fatti che evidenziava una condotta reiteratamente minacciosa e l’utilizzo di simulazioni volte a ostacolare l’operato delle forze dell’ordine. Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sussistenza stessa del reato.
La Decisione della Corte sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla validità procedurale del ricorso stesso. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni presentate non fossero nuove, ma si limitassero a riproporre le stesse deduzioni già vagliate e respinte in modo logico e coerente dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esente da manifeste illogicità” e “conforme ai principi di diritto”. La sentenza impugnata aveva chiaramente descritto la condotta dell’imputato, qualificandola come minatoria e finalizzata a impedire l’azione dei pubblici ufficiali, elementi che integrano pienamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto, riproporre le medesime contestazioni senza evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione precedente rende il ricorso fine a se stesso e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare specifici errori di diritto o palesi vizi di logica nella motivazione della sentenza. Un ricorso che si limita a una sterile riproposizione di argomenti già discussi e disattesi non ha possibilità di successo e comporta unicamente ulteriori costi per il ricorrente. La decisione evidenzia l’importanza di una strategia difensiva che, in sede di legittimità, si concentri sulla critica puntuale della sentenza impugnata piuttosto che su una generica rilettura dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione per resistenza a pubblico ufficiale viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dai giudici dei gradi di giudizio precedenti, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata.
Quale tipo di condotta è stata considerata sufficiente per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Nel caso specifico, è stata ritenuta sufficiente una reiterata condotta minatoria, corredata da simulazioni che ostacolavano l’azione dei pubblici ufficiali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3956 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME nel contestare l sussistenza del reato ex art. 337 cod. pen. riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito con motivazione esente da manifeste illogicità nel ricostruzioni dei fatti e conforme ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di Corte nella interpretazione della norma, evidenziando la reiterata condotta minatori corredata da simulazioni ostacolanti l’azione dei pubblici ufficiali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
NOMEQ, NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Ptièdente