Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inutile
L’ordinanza n. 46603 del 2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso basato sulla riproposizione di argomenti già esaminati sia destinato all’insuccesso. Il caso riguarda una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e la decisione della Suprema Corte sottolinea i limiti del giudizio di legittimità, ribadendo principi consolidati in materia.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Un cittadino veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. La condanna si basava su una condotta che, secondo i giudici di merito, integrava pienamente gli estremi della resistenza: frasi minacciose accompagnate da un’opposizione fisica a un atto d’ufficio che un agente stava compiendo.
Non rassegnato alla decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolandolo su tre principali motivi:
1. Insussistenza del reato: secondo la difesa, la condotta non integrava gli elementi costitutivi del reato di resistenza.
2. Particolare tenuità del fatto: in subordine, si chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per la minima offensività della condotta.
3. Quantificazione della pena: si contestava l’eccessività della sanzione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione: manifesta infondatezza e inammissibilità
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una riproposizione di questioni già ampiamente discusse e decise dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a riesaminare i fatti.
Le motivazioni: i confini del reato di resistenza a pubblico ufficiale
La Corte ha smontato ogni motivo di ricorso, qualificandoli come ‘manifestamente infondati’.
Per quanto riguarda la sussistenza del reato, i giudici hanno confermato che i tribunali di merito avevano correttamente e logicamente motivato la loro decisione. Le frasi pronunciate, unite all’opposizione fisica dell’imputato, sono state ritenute sufficienti a integrare la condotta di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso, su questo punto, si limitava a offrire una diversa lettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Anche la richiesta di applicare la particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito avessero già escluso la minima offensività e l’occasionalità della condotta con una motivazione adeguata, rendendo la doglianza infondata.
Infine, le critiche sulla pena e sulle attenuanti generiche sono state giudicate non pertinenti. La Corte ha sottolineato che il ricorso non si confrontava con la motivazione ‘esaustiva e logica’ fornita dalla Corte d’Appello, ma si limitava a un generico dissenso.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per Cassazione deve individuare vizi di legittimità specifici (violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione) e non può limitarsi a chiedere una nuova valutazione dei fatti. Quando i giudici di merito hanno fornito una valutazione coerente e immune da vizi, la riproposizione delle stesse argomentazioni porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale secondo questa ordinanza?
Secondo la Corte, il reato si configura quando frasi minacciose sono accompagnate da un’opposizione fisica a quanto richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice riproposizione di questioni di fatto già valutate dai giudici di merito con motivazione adeguata e logica, senza indicare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
In base a quali criteri è stata esclusa la particolare tenuità del fatto?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la condotta non fosse caratterizzata da una minima offensività e non fosse occasionale, fornendo una motivazione adeguata su questo punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46603 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46603 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di cui all’art. 337 cod.pen., è manifestamente infondato, risolvendosi nella riproposizione di questioni (compimento dell’atto d’ufficio, sussistenza di una condotta di opposizione) sulle quali i giudici di merito hanno reso una conforme valutazione, adeguatamente motivata ed immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, essendosi ritenuto che le frasi pronunciate, accompagnate dalla opposizione fisica a quanto richiesto dall’agente, integrano il reato contestato;
ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, avendo i giudici di merito correttamente escluso la minima offensività della condotta, nonché l’occasionalità della stessa (si veda p.3);
ritenuto che le doglianze relative alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non si confrontano con l’esaustiva e logica, per quanto sintetica, motivazione resa sul punto in fase di merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
La P esi ente