Resistenza a Pubblico Ufficiale: Non Basta Fuggire, Conta Come lo Fai
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è spesso al centro di dibattiti giuridici, specialmente quando si tratta di distinguere una semplice fuga da una condotta attivamente oppositiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce proprio su questo punto, chiarendo che le modalità della fuga sono decisive. Se la fuga crea un pericolo concreto per la collettività, non può essere considerata una mera disobbedienza: si tratta di un reato grave, e un ricorso basato su argomenti generici non ha alcuna possibilità di successo.
I Fatti del Caso: Una Fuga Pericolosa
Il caso esaminato riguarda un automobilista condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver ricevuto l’ordine di fermarsi (“alt”) da parte delle forze dell’ordine, l’uomo si dava alla fuga. Tuttavia, non si trattava di un semplice allontanamento. La sua condotta si trasformava in un inseguimento lungo ben 18 chilometri, durante il quale compiva manovre estremamente pericolose, mettendo a serio rischio l’incolumità degli altri utenti della strada.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Sulla Semplice Fuga
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Errata applicazione della legge penale: Sosteneva di essersi limitato a fuggire, senza porre in essere una vera e propria resistenza.
2. Mancata disapplicazione della recidiva: Riteneva che i suoi precedenti penali non avessero influito sulla commissione del reato attuale, da considerarsi un gesto estemporaneo.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Lamentava che non fosse stata valorizzata la sua condotta collaborativa, avendo reso confessione e presentato le sue scuse.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per la pericolosità della condotta
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando i motivi presentati come “generici”. Questo significa che le argomentazioni della difesa non si sono confrontate in modo specifico e puntuale con la logica e completa motivazione della sentenza della Corte d’Appello. La Cassazione ha confermato in toto la valutazione dei giudici di merito, che avevano già analizzato e respinto le stesse questioni.
Le Motivazioni: Oltre la Fuga, la Messa in Pericolo
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché la difesa dell’imputato non poteva essere accolta. In primo luogo, la condotta non era una semplice fuga. Le manovre pericolose per un tragitto così lungo trasformano l’atto in una forma di violenza indiretta, finalizzata a ostacolare l’operato dei pubblici ufficiali e a creare un pericolo reale per la circolazione. Questo comportamento integra pienamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
In secondo luogo, la richiesta di non applicare la recidiva e di concedere le attenuanti generiche è stata respinta a causa del curriculum criminale dell’imputato. Con ben quattordici precedenti penali, di cui undici rilevanti e due specifici, la sua pericolosità sociale è stata considerata accresciuta. Di fronte a un tale quadro, le scuse e la confessione sono state giudicate “recessive”, ovvero di peso nettamente inferiore rispetto alla gravità della condotta e alla storia criminale del soggetto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, non conta solo l’intenzione di sottrarsi al controllo, ma soprattutto le modalità con cui ciò avviene. Una fuga che si traduce in un inseguimento pericoloso è a tutti gli effetti una condotta penalmente rilevante. Inoltre, la decisione sottolinea come i precedenti penali abbiano un peso determinante nella valutazione complessiva del giudice, potendo neutralizzare elementi altrimenti favorevoli all’imputato, come la confessione. Per la difesa, è inutile presentare un ricorso con motivi generici che non smontano pezzo per pezzo la logica della sentenza impugnata.
La semplice fuga dalla polizia integra sempre il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No. Secondo la Corte, non è la fuga in sé, ma le modalità con cui avviene a configurare il reato. Se la fuga, come in questo caso, si traduce in manovre pericolose che mettono a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada per un lungo tragitto, allora si configura il reato di resistenza.
Avere molti precedenti penali impedisce di ottenere le attenuanti generiche?
Sì, può essere un fattore decisivo. La Corte ha ritenuto che le scuse e la confessione dell’imputato fossero di minor peso di fronte ai suoi numerosi precedenti penali (quattordici), che indicavano una pericolosità sociale tale da non giustificare la concessione delle attenuanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati ‘generici’. In altre parole, non si confrontavano specificamente e logicamente con le argomentazioni dettagliate della sentenza della Corte d’Appello, che aveva già spiegato perché la condotta era pericolosa e perché i precedenti penali erano rilevanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38342 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale);
esaminati i motivi di ricorso di NOME COGNOME, relativi a: 1) errata applicazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione (l’imputato è soltanto fuggito dopo che i pubblici ufficiali avevano intimato l'”alt” all’autovettura; 2) vizi di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata (non si è esaminato se e in che misura i pregressi reati abbiano influito sulla commissione del reato attuale, essendo oltretutto stata ritenuta la condotta estemporanea; 3) vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (non si è valorizzata la condotta collaborativa dell’imputato che ha reso ampie dichiarazioni confessorie e scuse spontanee);
rilevato che i motivi sono generici, perché non si confrontano con la completa e logica motivazione della Corte d’appello, la quale ha osservato come: 1) oltre ad ignorare ‘Mit”, l’imputato pose in essere manovre pericolose che misero a repentaglio gli utenti della strada (per un tragitto di 18 km); 2) le scuse dell’imputato vanno ritenute recessive a fronte dei molteplici precedenti penali dell’imputato e della pluralità di reati (quattordici), oltre quello per resistenza oggetto del presente procedimento (dichiarati non procedibili per difetto di querela); 3) la recidiva non è disapplicabile, a causa dei numerosissimi precedenti penali (undici), di cui due specifici, l’attuale condotta denotando una pericolosità accresciuta;
ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estens6re
Il Pr