Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30549 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
t. SENTENZA ··
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato ad Agrigento il 6/5/1987 avverso la sentenza del 16/10/2024 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che chiesto l’annullamento con rinvio; letta la memoria dell’Avvocato NOME COGNOME che conclude per l’accoglimento del
ricorso.
1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell’imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale continuata, negando la sussistenza dei presupposti per ottenere la sostituzione della pena detentiva, stabilità in mesi 7 di
reclusione.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 337 e 81 cod. pen., nonché il travisamento della prova, in ordire alla ricostruzione del fatto, sostenendosi che il ricorrente non avrebbe posta in essere alcuna condotta di resistenza, non potendosi così qualificare il mero divincolarsi a fronte del controllo posto in essere dalle forze dell’ordine.
Anche le frasi rivolte all’agente NOME non erano qualificabili quali minacce, essendo consistite in mere manifestazioni di contrarietà rispetto all’ennesimo controllo subito nel medesimo contesto temporale.
Difetterebbe anche l’elemento soggettivo del reato.
In ordine al riconoscimento della continuazibne, si eccepisce che l’imputato non ha posto in essere alcuna condotta, violenta o minacciosa, nei confronti degli altri pubblici ufficiali diversi da NOME.
2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 393-bis e 59 cod. pen.
Assume il ricorrente di essere stato immotivatamente sottoposto a controllo per ben due volte, nel corso della medesima serata, mentre si trovava lungo la pubblica via e senza che vi fosse alcuna ragione kie giustificasse tale condotta.
In particolare, si evidenzia che non vi era alcuna necessità di identificare il ricorrente, essendo stato questi definito come soggetto “noto” alle forze dell’ordine.
2.3. Con il terzo motivo, si censura il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, anche con specifico riferimento all’aumento della pena disposto a titolo di continuazione.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violaZione dell’art. 546-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione dì , ufia pena sostitutiva, ritenendo insufficiente il mero riferimento al curriculum criminale del ricorrente, in mancanza di una valutazione in ordine all’idoneità dell’applicazione di una pena diversa da quella detentiva.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto sollecitano una inammissibile rivisitazione del fatto a fronte di censure già adeguatamente esaminate da parte del giudice di appello.
In particolare, i giudici del fatto hanno evidehziato come l’imputato non si sia limitato a “divincolarsi”, bensì abbia opposto u·rm violenta reazione rispetto al controllo avviato dall’agente COGNOME al punto che questi doveva chiedere l’ausilio di colleghi e procedere ad ammanettare il ricorrente.
Ancor più eloquente è la natura minacciosa delle frasi rivolte dal ricorrente agli agenti, avendo questi dichiarato di sapere bene ove abitavano, in tal modo prospettando ritorsioni, avvalorando l’effetto intimidatorio mediante il richiamo al fatto di avere molti fratelli, evidentemente sottirrendendo una acuita capacità di esercitare forme di reazione violenta.
Parimenti infondata è la presunta natura artidraria del controllo.
Il ricorrente, infatti, si limita a valorizzare il fatto che, nel corso della stess sera, era stato attenzionato per due volte dalle forze dell’ordine.
Tuttavia, tale dato va letto alla luce delle ragioni che hanno condotto a tali controlli e, in particolare, all’ultimo nel corso del quale si manifestava la condotta di resistenza.
L’agente COGNOME infatti, ha dichiarato di aver chiaramente notato il ricorrente che, mentre si trovava in palese “atteggiamento’ dispaccio”, occultava celermente in bocca un involucro, nel momento in cui si avvedeva del sopraggiungere delle forze dell’ordine.
Ne consegue che il ricorrente ha posto in essere una reazione violenta e minacciosa a fronte di un legittimo controllo antidroga, realizzato a fronte di elementi fattuali tipicamente denotanti una condotta di spaccio.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamentinfondato.
In primo luogo, deve rilevarsi che correttamente è stato ritenuto l’aumento di pena a titolo di concorso formale, ex art. 81 cod. pen., posto che la ricostruzione in punto di fatto ha dato atto che le condotte, violente e minacciose, sia pur principalmente commesse ai danni dell’agente COGNOME hanno avuto ad oggetto anche gli altri pubblici ufficiali intervenuti a supporto di quest’ultimo.
Per quanto concerne, invece, la complessiva determinazione della pena, anche in relazione all’aumento ex art. 81 cod. pOR., la Corte di appello ha fornito . GLYPH , una motivazione puntuale, fornendo una valutazione di elementi fattuali e relativi alla personalità dell’imputato, non sindacabile per manifesta illogicità o contraddittorietà.
4. Il quarto motivo di ricorso, relativo al diniego dell’accesso a pene sostitutive, è infondato.
Occorre premettere che la sostituzione dell) pena detentiva è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e, Mel caso di specie, sia quello di
primo grado che il giudice di appello hanno concordemente ritenuto l’inidoneità
della sostituzione rispetto alla personalità dell’imputato.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, l’esclusione non è
motivata esclusivamente sulla base dei precedenti [5enali, ma anche sui fatto che il ricorrente è stato dichiarato delinquente abituale.
Sulla base della personalità dell’imputato, la
, Corte di appello ha ritenuto che le pene sostitutive richieste fossero inidonee; à consentire la rieducazione,
desumendone anche l’insussistenza dei presupposti per formulare una prognosi favorevole rispetto al rischio di reiterazione di analoghe condotte oltre che al
rispetto delle prescrizioni.
Ne consegue che il rigetto della richiesta non è basato sulla mera constatazione dei precedenti penali, bensì ha correttamente tratto elementi di valutazione dalla natura e dal numero di esii, oltre che dalle modalità di commissione del fatto (Sez.2, n. 45859 del 220.0/2024, COGNOME, Rv. 287348; Sez.5,. n. 17959 del 26/1/2024, Avram, Rv. 28644 . 9).
Si tratta di una valutazione in punto di fatto, correttamente argomentata e fondata sull’indicazione di parametri oggettivi, il che rende la motivazione immune da censure.
Traendo le conclusioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle àmmende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.