Resistenza a pubblico ufficiale: la colluttazione conferma il reato
Comprendere i limiti della resistenza a pubblico ufficiale è fondamentale per distinguere tra una condotta lecita di resistenza passiva e un illecito penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che l’uso della forza, anche se di breve durata, per sottrarsi all’identificazione configura pienamente la fattispecie criminosa prevista dal codice penale. Il caso analizzato riguarda un cittadino che, nel tentativo di evitare un controllo, ha ingaggiato una colluttazione con le forze dell’ordine.
Resistenza a pubblico ufficiale e condotta attiva
Il cuore della vicenda risiede nella natura della condotta tenuta dal ricorrente. La difesa sosteneva che l’azione fosse priva della connotazione di violenza necessaria per integrare il reato, cercando di derubricare il fatto a una mera resistenza passiva. Tuttavia, i giudici di merito avevano già accertato la presenza di una colluttazione, seppur breve, avvenuta proprio per impedire ai soggetti qualificati di procedere all’identificazione. La Cassazione ha confermato questa impostazione, sottolineando che ogni forma di energia fisica esercitata per contrastare l’attività d’ufficio rientra nel perimetro dell’art. 337 c.p.
Resistenza a pubblico ufficiale: il caso della colluttazione
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la resistenza non debba necessariamente tradursi in un’aggressione prolungata o in lesioni gravi. È sufficiente che venga posta in essere una forza fisica idonea a ostacolare il pubblico ufficiale nel compimento del suo dovere. Nel caso di specie, il tentativo di divincolarsi e lo scontro fisico con gli agenti sono stati ritenuti elementi sufficienti per confermare la responsabilità penale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, in quanto si limitava a riproporre censure già ampiamente discusse e correttamente respinte nei gradi di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla corretta qualificazione giuridica della condotta. I giudici hanno rilevato che il tribunale territoriale ha fornito argomenti puntuali e lineari per escludere la natura meramente passiva della resistenza. La colluttazione, pur se di breve durata, è stata finalizzata specificamente a sottrarsi all’identificazione, configurando così un’opposizione attiva e violenta. La Corte ha inoltre evidenziato che il ricorso non presentava elementi di novità tali da scardinare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, limitandosi a una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione ribadisce che la tutela della funzione pubblica prevale su tentativi di resistenza fisica, anche minimi, volti a frustrare l’attività di controllo dello Stato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di rifondere le spese processuali e di versare una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla distinzione tra il diritto di critica o di dissenso e l’uso della forza contro chi esercita pubbliche funzioni.
Quando la resistenza a un pubblico ufficiale diventa reato?
Il reato si configura quando l’opposizione non è meramente passiva ma implica l’uso di violenza o minaccia per impedire l’atto d’ufficio.
Una breve colluttazione è sufficiente per la condanna?
Sì, anche uno scontro fisico di breve durata finalizzato a evitare l’identificazione integra gli estremi della resistenza attiva.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46984 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46984 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ietto il ricorso proposto nel’ interesse di Gad:NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti fattuali e giuridici dal merito in relazione alla configurabilità della resistenza, escludendo una conndtazione meramente passiva della condotta riscontrata ( dando conto della colluttazione, seppur breve, occorsa co i soggetti qualificati al fine di sottrarsi alla identifizazione)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono !e pronunce d cui all’art. 616 c broc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i; ricorrente ai pagamento delle spese orcce.ssuali e della s:4;nrna di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.