Resistenza a Pubblico Ufficiale: Opporsi alle Cure in Carcere è Reato
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15469/2024 offre un importante chiarimento sul reato di resistenza a pubblico ufficiale in ambito carcerario. La Suprema Corte ha stabilito che la condotta di un detenuto che si oppone al trasferimento in infermeria, anche a seguito di lesioni autoinferte, integra pienamente il delitto previsto dall’art. 337 del codice penale. Questo perché l’intervento degli agenti, finalizzato a garantire il diritto alla salute, costituisce un atto d’ufficio doveroso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un detenuto contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente era stato condannato per aver ostacolato l’operato del personale di polizia giudiziaria che, a seguito di lesioni che lo stesso si era procurato, intendeva accompagnarlo presso l’infermeria del carcere.
La difesa del detenuto sosteneva due principali argomentazioni:
1. L’assenza di un vero e proprio ‘atto d’ufficio’ da parte degli agenti, elemento necessario per configurare il reato di resistenza.
2. La richiesta di riqualificare il fatto nel reato meno grave di minaccia (art. 612 c.p.), sostenendo che la sua condotta non fosse finalizzata a impedire un’attività doverosa.
La Valutazione sul Reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte di Appello prima, e la Corte di Cassazione poi, hanno respinto categoricamente le tesi difensive. I giudici hanno chiarito che l’intervento del personale di polizia giudiziaria non era solo legittimo, ma doveroso. Il loro compito era salvaguardare il diritto alla salute non solo del ricorrente, ma anche degli altri detenuti, garantendo l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.
L’accompagnamento coattivo in infermeria, in una situazione di evidente necessità sanitaria, rientra a pieno titolo negli ‘atti d’ufficio’ la cui interruzione o turbamento è punita dalla legge.
La Differenza con il Reato di Minaccia
La Corte ha inoltre escluso la possibilità di derubricare il reato a semplice minaccia. La condotta del ricorrente era chiaramente finalizzata a un obiettivo preciso: ostacolare e impedire lo svolgimento di un’attività specifica e obbligatoria posta in essere dai pubblici ufficiali. Questa finalità è l’elemento che distingue la resistenza a pubblico ufficiale dalla minaccia, che invece non presuppone necessariamente l’intento di interferire con un atto d’ufficio.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come i motivi proposti fossero una mera riproduzione di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno ribadito la correttezza della decisione d’appello, la quale aveva correttamente inquadrato l’attività della polizia giudiziaria come un dovere d’ufficio ineludibile. La condotta del detenuto, tesa a ostacolare tale dovere, non poteva che essere qualificata come resistenza a pubblico ufficiale. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo di fondamento e dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia consolida un principio fondamentale: la tutela della salute in ambiente carcerario è un’attività d’ufficio che non può essere ostacolata. Un detenuto che si oppone a ricevere le cure necessarie, specialmente in un contesto di autolesionismo, non sta esercitando un diritto, ma sta compiendo un atto illecito che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione sottolinea come la necessità di mantenere l’ordine e garantire il benessere di tutta la popolazione carceraria prevalga sulla volontà del singolo di rifiutare un intervento sanitario indispensabile. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende sancisce la definitività di questa interpretazione.
Opporsi a un pubblico ufficiale che agisce per tutelare la salute di un detenuto costituisce reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, tale comportamento integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), poiché garantire la salute dei detenuti è un atto d’ufficio doveroso per il personale di polizia.
Quando una condotta di opposizione è resistenza a pubblico ufficiale e non semplice minaccia?
Si configura come resistenza a pubblico ufficiale quando l’azione è specificamente tesa a ostacolare o impedire un’attività doverosa che il pubblico ufficiale sta compiendo. Se la condotta fosse una minaccia generica non legata a un atto d’ufficio specifico, potrebbe rientrare nel reato di cui all’art. 612 c.p.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere argomenti già respinti in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle questioni già adeguatamente valutate e confutate nei gradi di giudizio precedenti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce l’assenza dell’atto dell’ufficio ex art. 337 cod. pen. da parte del pubblico ufficiale è riproduttivo di analoga censura, adeguatamente confutat dalla Corte territoriale t che ha rilevato come competesse al personale della polizia giudiziaria, anche al fine di salvaguardare il diritto alla salute non solo del ricorrente, ma anche degl detenuti, la necessità che NOME COGNOME NOME fosse Inviato presso l’infermeria del carcere seguito di auto-inferte lesioni;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello evidenziato come la condotta del ricorrente fosse tesa ad ostacolare la doverosa attività pos in essere, evenienza che non consentiva di sussumere la condotta nella fattispecie di cui all’a 612 cod. pen.
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024.