Resistenza a Pubblico Ufficiale: Anche solo Divincolarsi è Reato
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 25185/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: i confini del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione chiarisce in modo netto quando il tentativo di un soggetto di sottrarsi a un arresto, anche attraverso il semplice ‘divincolarsi’, cessa di essere un gesto istintivo per diventare una condotta penalmente rilevante. L’analisi di questa pronuncia è fondamentale per comprendere la differenza tra opposizione passiva e violenza attiva.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un episodio di cronaca. Un individuo, a seguito di un tentato furto, veniva bloccato da un pubblico ufficiale. Nel tentativo di sfuggire all’arresto, l’uomo opponeva una strenua resistenza fisica, divincolandosi con tale energia da far cadere a terra l’agente. Condannato in primo grado e in appello, l’imputato presentava ricorso per cassazione, sostenendo che il suo comportamento – il ‘mero divincolarsi’ – non costituisse una forma di violenza sufficiente a integrare il reato contestatogli.
La Decisione della Corte sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno qualificato l’argomentazione dell’imputato come ‘manifestamente infondata’ e meramente ‘riproduttiva’ di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte d’Appello. La decisione finale ha quindi confermato la condanna, obbligando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra opposizione passiva e violenza attiva. La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza (richiamando la sentenza Manusia, n. 29614/2022): il reato di resistenza a pubblico ufficiale si configura ogni qualvolta la condotta del soggetto vada oltre una semplice inerzia o non collaborazione.
Nel caso specifico, l’azione non era stata passiva. L’imputato non si era limitato a non muoversi; al contrario, aveva impiegato la propria forza fisica (‘strattonare o il divincolarsi’) con il preciso scopo di neutralizzare l’azione del pubblico ufficiale, sottrarsi alla sua presa e guadagnare la fuga. La violenza, pertanto, era ‘funzionale’ a impedire il compimento di un atto d’ufficio, ovvero l’arresto. Far cadere l’agente è la prova tangibile che la forza impiegata ha superato la soglia della passività, trasformandosi in una condotta violenta e, di conseguenza, penalmente rilevante ai sensi dell’art. 337 c.p.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza un principio fondamentale: per commettere il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessaria una violenza brutale o un’aggressione diretta. È sufficiente un uso attivo dell’energia fisica che si opponga concretamente al compimento dell’atto d’ufficio. L’atto di divincolarsi, quando è energico e finalizzato a vincere la resistenza fisica dell’agente per fuggire, integra pienamente la fattispecie di reato. La decisione serve da monito: la reazione a un arresto legittimo non può mai tradursi in un confronto fisico, pena la configurazione di un’autonoma e grave ipotesi di reato.
Quando il semplice atto di divincolarsi durante un arresto diventa reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Quando non si limita a una mera opposizione passiva, ma si impiega la forza fisica con lo scopo di neutralizzare l’azione del pubblico ufficiale, vincere la sua resistenza e tentare la fuga, come nel caso di strattonamenti energici.
Qual è la differenza tra opposizione passiva e violenza rilevante ai fini dell’art. 337 c.p.?
L’opposizione passiva è un comportamento di non collaborazione (es. non muoversi o irrigidirsi senza spingere), che di norma non integra il reato. La violenza rilevante, invece, è un’azione fisica attiva, anche senza causare lesioni, diretta a impedire l’atto d’ufficio (es. spingere, sgomitare, divincolarsi con forza).
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, ed è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’ poiché in palese contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta la sussistenza del delitto di cui all’art. 33 pen. sul presupposto che il mero divincolarsi non costituisca violenza penalmente rilevante riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territorial manifestamente infondato; che la Corte di appello ha rilevato come la violenza esercitat dall’imputato fosse funzionale al tentativo di sfuggire all’arrestato facendo cadere in t pubblico ufficiale che lo aveva bloccato a seguito di un tentato furto; che in tal senso de pacifica giurisprudenza secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strat o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qual quest’ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubbli ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tent guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024