Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1139 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1139 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Maddaloni avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa delle parti civili, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiara inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli confermava la condanna di NOME COGNOME per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), perché, dopo aver causato con l’autovettura a lui in uso un sinistro stradale con feriti, tentava di allontanarsi, non ottemperando alla richiesta dei RAGIONE_SOCIALE di fornire i documenti ed usava violenza nei confronti di uno di essi, colpendolo con una gomitata al volto; successivamente, condotto per controlli in caserma, usava minaccia nei confronti di altro militare (capo a); lesioni personali (artt. 582 e 585, 576, con riferimento all’art. 61, n. 2, cod. pen., in relazione fatto in precedenza descritto (capo b); calunnia (art. 368 cod. pen.), in quanto, accompagnato dai RAGIONE_SOCIALE presso il Pronto RAGIONE_SOCIALE dell’ospedale, a seguito dei fatti descritti nei capi a) e b), durante la visita di accettazione sanita dichiarava falsamente nel referto di essere stato aggredito dalle forze dell’ordine e di non aver avuto una colluttazione, incolpando così i due militari, pur sapendoli innocenti, del reato di abuso e lesioni (capo c).
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, deducendo, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, sei motivi.
2.1. Vizio di motivazione per travisamento del fatto.
Il Giudice di primo grado aveva ricostruito il fatto facendone emergere la configurabilità di una mera resistenza passiva, rilevando come COGNOME avesse soltanto omesso di fornire i documenti, poiché aveva fretta di accompagnare il figlio a scuola.
La Corte d’appello, discostandosi dalla ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, ha poi affermato che l’imputato, dapprima, aveva tentato di darsi alla fuga e, quindi, aveva respinto con violenza l’azione dei verbalizzanti; per tal via, ha però introdotto un’informazione inesistente, risultata decisiva ai fin dell’accertamento della responsabilità ex art. 337 cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale in minaccia.
La Corte d’appello non ha considerato che l’imputato aggredì il militare non perché questi gli avesse chiesto i documenti (e quindi per impedirgli di comp un atto del suo ufficio), ma perché non gli consentiva di accompagnare il fig scuola, come emerso dalle dichiarazioni non soltanto dell’imputato bensì an degli altri testimoni, tra cui gli stessi RAGIONE_SOCIALE.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio per cui non integrano il d di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte n confronti, quando le stesse non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgim
dell’atto d’ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale, da inquadrare nell’ambito della diversa ipotesi delittuosa di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 22453 del 29/01/2009, Lombardi, Rv. 244060).
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle lesioni.
La Corte d’appello ha trascurato di valutare che la volontà dell’imputato era diretta non già a procurare una lesione al carabiniere, ma soltanto a divincolarsi per accompagnare il figlio piccolo a scuola. A tutto concedere, COGNOME colpì inavvertitamente il militare con una gomitata, sicché manca il dolo delle lesioni.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di calunnia.
Premesso che, secondo la ricostruzione accusatoria, l’imputato rappresentò al sanitario del Pronto RAGIONE_SOCIALE cui venne accompagnato circostanze false, asserendo che le lesioni riportate non erano conseguenza di una colluttazione, bensì di una aggressione da parte delle forze dell’ordine, la difesa aveva già dedotto che: le lesioni aggravate ai sensi dell’art. 61, n. 9, cod. pen. sono procedibili a querela d parte; l’imputato non ha sporto querela; la calunnia non è, dunque, configurabile.
A tale eccezione la Corte d’appello ha obiettato che le lesioni, secondo il racconto di COGNOME, furono realizzate nell’esercizio di pubbliche funzioni di polizia giudiziaria da parte di appartenenti all’arma RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che avrebbero integrato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.), perseguibile d’ufficio.
Tuttavia, il reato di abuso d’ufficio sarebbe assorbito nelle lesioni personali aggravate, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 42801 del 07/10/2008, COGNOME, Rv. 242406; Sez. 6, n. 2974 del 13/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238410; Sez. 6, n. 49536 del 01/10/2003, COGNOME, Rv. 228859).
Né può ritenersi che il delitto di lesioni personali aggravate dalla qualità d pubblico ufficiale fosse stato realizzato al fine di eseguirne un altro, essendosi trattato, nel caso di specie, di fatto unico, con la conseguenza che non si ravvisa il nesso teleologico che avrebbe reso, invece, il delitto perseguibile d’ufficio.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
La discrezionalità del giudice nella valutazione delle circostanze attenuanti va motivata obbligatoriamente, così da giustificare la corrispondenza tra la pena applicata e l’effettiva gravità del reato nonché la personalità dell’agente, ai sens dell’art. 133 cod. pen., commi 1 e 2, cod. pen.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata erogazione del minimo edittale e disposizione di un aumento minimo per la continuazione.
3 COGNOME
In considerazione dell’entità del fatto e dei criteri di cui all’art. 133 cod. pe la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo e per la continuazione tra reati avrebbe dovuto essere disposto un aumento anch’esso minimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo Non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato.
2.1. Questa la vicenda concreta, quale emerge dalla sentenza impugnata.
Dopo una serie di pericolosi sorpassi e procedendo a forte velocità, l’imputato aveva cagionato un sinistro stradale; all’episodio assistette un appuntato dei RAGIONE_SOCIALE che si stava recando al lavoro e che chiese a COGNOME di esibire i documenti. Questi si rifiutò, sostenendo di avere fretta perché doveva accompagnare il figlio a scuola e, in risposta, rivolse all’appuntato frasi minacciose ed offensive. Quindi, rientrò in auto, cercando di ripartire.
Il Carabiniere e un suo collega in borghese riuscirono a quel punto a bloccarlo, ma l’imputato continuò ad opporre resistenza, e colpì il militare con una gomitata al labbro, cagionandogli le lesioni di cui al capo 2).
Solo al sopraggiungere di un’altra pattuglia, e con non poche difficoltà i RAGIONE_SOCIALE riuscirono a far salire l’imputato sull’auto di servizio per portarlo pri in caserma e poi al Pronto RAGIONE_SOCIALE.
2.2. I fatti così ricostruiti – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrent trovano ampia corrispondenza nella sentenza di primo grado là dove riferisce analiticamente il contenuto delle dichiarazioni dei due RAGIONE_SOCIALE, ritenuti credibili
Sicché, alla luce di quanto rilevato, non v’è dubbio che il movente del ricorrente (accompagnare per tempo il figlio a scuola) resti nel limbo dell’irrilevanza penale, non potendo in alcun modo incidere sul dolo della resistenza – senz’altro sussistente – la quale, a sua volta, lungi dall’atteggiarsi forma “passiva”, si è estrinsecata in plurimi comportamenti attivi, come tali giuridicamente rilevanti.
Tale ultimo rilievo preclude poi la riqualificazione della resistenza a pubblico ufficiale in minacce, la condotta – nella sua materialità ed anche nel suo disvalore – essendosi spinta ben oltre il fatto di cui all’art. 612 cod. pen.
Né, incidentalmente, appare pertinente il principio di diritto indicato dal ricorrente, secondo cui non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale l espressioni di minaccia rivolte nei suoi confronti, quando le stesse non rivelino
alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto d’ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale, da inquadrare nell’ambito della diversa ipotesi delittuosa di cui all’ar 612, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 22453 del 29/01/2009, Lombardi, Rv. 244060).
Infatti, la vicenda storica a partire dalla quale tale principio è stato espresso riguardò la “reazione” estemporanea (“ti spacco la testa”) di un detenuto al rimprovero mossogli da una guardia penitenziaria, e dunque una situazione, quasi estemporanea, sostanzialmente risoltasi nella pronuncia della frase in questione e comunque assai meno articolata di quella da cui ha preso le mosse il presente giudizio.
Anche il secondo motivo è, dunque, inammissibile.
Ragioni non dissimili da quelle esposte a proposito della resistenza militano poi alla base della dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
È infatti evidente come la circostanza che la lesione non fosse intenzionale rilevi a poco, integrando le lesioni un reato a dolo generico, come tale configurabile a titolo di dolo diretto – vuoi anche eventuale -, e non essendo desumibile dalle note fattuali della vicenda concreta alcun “caso fortuito” (art. 45 cod. pen.) a negare l’elemento soggettivo.
5. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso.
Premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va esclusa la sussistenza del delitto di calunnia quando il reato oggetto dell’incolpazione sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata (tra le altre, Sez. 6, n. 4389 del 15/12/2010, dep. 2011, El Moutaouakil, Rv. 249340), il ricorrente ripropone censure cui Giudici di secondo grado hanno già replicato, in modo sintetico ma corretto, rilavando che comunque l’imputato aveva ascritto ai due militari, consapevole della loro innocenza, una condotta configurante abuso d’ufficio (reato vigente nel 2017, peraltro in una formulazione più ampia di quella assegnatagli dal legislatore del 2020), perseguibile d’ufficio.
Né si può convenire con il ricorrente quando eccepisce che, in base all’insegnamento di legittimità, l’abuso d’ufficio sarebbe stato assorbito dalle lesioni.
La giurisprudenza evocata in tal senso (v., per esempio, Sez. 6, n. 42801 del 07/10/2008, COGNOME, Rv. 242406; Sez. 6, n. 2974 del 13/12/2007, COGNOME dep. COGNOME 2008, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 238410; COGNOME Sez. 6, n. 49536 del 01/10/2003, COGNOME, Rv. 228859) faceva leva sulla clausola di sussidiarietà che compariva nella tipicità dell’art. 323 cod. pen., allo scopo di
escludere l’operatività dell’art. 15 cod. pen., e quindi il concorso formale con i reato di lesioni aggravato dall’art. 61, n. 9, cod. pen.
Ma aveva riguardo a situazioni in cui l’abuso si esaurisse nelle lesioni.
Il caso in oggetto è diverso, avendo sì COGNOME falsamente dichiarato di essere stato malmenato dai RAGIONE_SOCIALE ma, evidentemente, nel contesto di una più ampia condotta prevaricatoria (realizzata in violazione di legge).
Ragion per cui, in relazione ai restanti segmenti fattuali, è ben possibile immaginare un concorso materiale tra le lesioni (perseguibile a querela di parte) e l’allora vigente abuso d’ufficio, per la cui perseguibilità non era invece richiest la querela e che quindi consente di ritenere configurabile a carico del ricorrente la calunnia.
6. I motivi quinto e sesto sono inammissibili.
Le deduzioni difensive sul trattamento sanzionatorio del condannato sono generiche e non si confrontano con la motivazione della sentenza che – in modo compiuto e logico – ha valorizzato l’atteggiamento di «totale spregio per le istituzioni», ritenendolo «sintomatico di un’indole trasgressiva e indifferente alle regole»; ha aggiunto come la commisurazione della pena fosse stata comunque mitigata dalla «benevola» concessione delle circostanze attenuanti generiche; ha concluso che la pena inflitta risponde perfettamente ai criteri di cui all’art. 13 cod. pen., considerato altresì – notazione finale dirimente – che la pena base era stata stabilita nel minimo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 4500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 09/12/2025