Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Cassazione conferma la condanna
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo i confini di questo reato. La Suprema Corte ha confermato la condanna di un detenuto per aver strattonato un agente di polizia penitenziaria, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ribadisce principi consolidati sia sulla configurabilità del reato che sulla valutazione delle circostanze attenuanti.
I Fatti del Caso: Aggressione in Carcere
I fatti si svolgono all’interno di un istituto penitenziario. Un detenuto, nel corso di un’aggressione verso un altro recluso, viene fermato da un agente di polizia penitenziaria. In risposta all’intervento dell’agente, volto a sedare la violenza, l’aggressore lo strattona. Per questo comportamento, viene condannato in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice Penale.
L’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: contesta l’affermazione della sua responsabilità penale e si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 12 luglio 2024, ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto entrambi i motivi di ricorso ‘manifestamente infondati’. La decisione non solo conferma la condanna, ma impone anche al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza del suo appello.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha articolato le sue motivazioni distinguendo chiaramente i due punti sollevati dal ricorrente.
Sulla Configurabilità del Reato
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ‘logica ed esaustiva’ nel ritenere pienamente integrato il reato. Era stato accertato in giudizio che l’imputato aveva fisicamente strattonato l’agente. Questo gesto è stato interpretato come un’azione violenta finalizzata a opporsi a un atto d’ufficio, ovvero l’intervento per bloccare un’aggressione. Non è necessaria una violenza particolarmente intensa; è sufficiente un comportamento che ostacoli l’attività del pubblico ufficiale, come appunto uno strattone. La ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica come resistenza a pubblico ufficiale sono state quindi considerate corrette e non sindacabili in sede di legittimità.
Sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse ‘logica e immune da vizi’. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi negativi a carico dell’imputato: i suoi precedenti penali e le ‘gravi modalità della condotta’. La decisione di non applicare le attenuanti, basata su questi elementi concreti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere contestata in Cassazione se, come in questo caso, è adeguatamente motivata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, qualsiasi forma di violenza, anche di lieve entità come uno strattone, posta in essere per ostacolare un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, è sufficiente a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In secondo luogo, la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice, che può legittimamente negarle sulla base di elementi come i precedenti penali e la gravità del fatto, purché la sua decisione sia logicamente motivata.
Strattonare un agente di polizia è sufficiente per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, l’azione di strattonare un agente di polizia penitenziaria intervenuto per bloccare un’aggressione è sufficiente per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto costituisce un atto di violenza volto a opporsi a un atto d’ufficio.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche al ricorrente?
La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base di una motivazione logica che ha valorizzato elementi specifici, quali i precedenti penali del ricorrente e le gravi modalità della sua condotta.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ per ‘manifesta infondatezza’?
Significa che i motivi presentati nel ricorso sono così palesemente privi di fondamento giuridico che la Corte di Cassazione li rigetta senza procedere a un esame approfondito del merito della questione. Questo comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29489 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘)*
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto manifestamente infondati;
Considerato, invero, che, quanto al motivo afferente all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., la Corte d’appello, con motivazione logica ed esaustiva, ha ritenuto pienamente integrato il reato, essendo stato accertato come il ricorrente avesse strattonato l’agente di polizia penitenziaria intervenuto per bloccare l’aggressione del predetto nei confronti di un altro detenuto (cfr. sentenza impugnata, pag. 4);
Ritenuto che anche il secondo motivo, afferente all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, risultando la motivazione sul punto – che ha valorizzato i precedenti del ricorrente e le gravi modalità della condotta – logica e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.