Resistenza a pubblico ufficiale: quando la minaccia integra il reato?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla configurazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall’art. 337 del codice penale. La Suprema Corte ha esaminato il caso di un individuo che, opponendosi a un atto del suo ufficio, sosteneva che la sua condotta fosse solo l’espressione di un’ostilità generica verso l’amministrazione penitenziaria e non un atto di resistenza. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini di questa fattispecie.
I fatti del caso
Un soggetto veniva condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva minacciato alcuni pubblici ufficiali. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse errata. A suo dire, la Corte d’Appello non aveva considerato che la sua condotta non era finalizzata a opporsi a un atto d’ufficio specifico, ma rappresentava unicamente uno sfogo, un’espressione di mero sentimento di ostilità verso l’amministrazione carceraria nel suo complesso. In sostanza, la difesa puntava sull’assenza del cosiddetto “dolo specifico” richiesto dalla norma.
La decisione sulla resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la validità della decisione della Corte d’Appello, sottolineando come questa avesse fornito una motivazione logica ed esaustiva. Secondo la Suprema Corte, era stato correttamente accertato che l’imputato aveva minacciato i pubblici ufficiali con il fine precipuo di opporsi a un atto d’ufficio che gli stessi stavano compiendo. Di conseguenza, tutti gli elementi costitutivi del reato, inclusi quelli soggettivi (il dolo specifico), erano stati correttamente integrati.
Le motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella netta distinzione tra un generico sentimento di avversione e un’azione finalizzata a un obiettivo concreto. La Corte ha ribadito che per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è sufficiente una qualsiasi forma di opposizione, ma è necessaria una condotta violenta o minacciosa posta in essere con lo scopo preciso di impedire o ostacolare un pubblico ufficiale nel compimento di un atto del proprio ufficio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accertato che le minacce non erano un semplice sfogo, ma un’azione mirata a un fine specifico: contrastare l’operato dei funzionari. Questa finalità integra pienamente il dolo specifico richiesto dall’art. 337 c.p., rendendo irrilevante l’eventuale sentimento di ostilità di fondo.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale del diritto penale: la necessità di un’analisi rigorosa dell’elemento soggettivo del reato. Per la resistenza a pubblico ufficiale, è cruciale dimostrare che l’azione dell’agente sia stata guidata dalla volontà specifica di intralciare l’attività della pubblica amministrazione. Una semplice manifestazione di malcontento o di ostilità, se non si traduce in una minaccia o violenza finalizzata a tale scopo, non è sufficiente a integrare il reato. La decisione conferma che il contesto, come quello penitenziario, non esclude la punibilità, ma richiede un’attenta valutazione delle reali intenzioni dietro la condotta dell’imputato.
Qual è la differenza tra semplice ostilità e resistenza a pubblico ufficiale?
La differenza fondamentale risiede nel dolo specifico. La semplice ostilità è un sentimento generico di avversione, mentre la resistenza a pubblico ufficiale richiede un’azione (minaccia o violenza) posta in essere con lo scopo preciso di opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica ed esauriente, dimostrando che l’imputato aveva agito con il fine specifico di opporsi ai pubblici ufficiali.
Cosa è necessario per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Per configurare il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, è necessario che vi sia una condotta di violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale e che tale condotta sia animata dal dolo specifico, ovvero dalla volontà e dal fine di opporsi al compimento di un atto d’ufficio da parte dello stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35993 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35993 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 12678/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., con cui si cens motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il dol specifico nonostante la condotta del ricorrente non fosse stata posta in esse per opporsi ad un atto d’ufficio, costituendo invece espressione di un mer sentimento di ostilità nei confronti dell’amministrazione penitenziaria, so inammissibili in quanto manifestamente infondati;
Considerato, invero, che la Corte d’appello ha, con motivazione logica ed esaustiva, correttamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi, an soggettivi, del reato di cui all’art. 337 cod. pen., essendo stato accertato il ricorrente ebbe a minacciare i pubblici ufficiali al fine precipuo di oppors un atto d’ufficio posto in essere dagli stessi (cfr. sent. impugnata, pp. 6 e
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro iremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 12/07/2024.