Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale, per aver i ricorrenti, detenuti, lanciato nel corridoio dall’interno della ce un pezzo di materasso incendiato e posizionato brande dinanzi al cancello della camera per impedirne l’accesso dall’esterno, nonché minacciato i pubblici ufficiali di dar fuoco i materassi e suppellettili se avessero provato ad entrare, come protesta per il mancato trasferimento in altro istituto penitenziario);
esaminato il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, relativo all’errata qualificazione giuridica del fatto, in cui si assume che la violenza era non diretta ed idonea ad impedire il compimento dell’atto d’ufficio, ma volta ad esprimere un dissenso, configurando, quindi, una resistenza passiva, non punibile;
rilevato che il ricorso reitera deduzioni disattese, con motivazione completa e logica, dalla Corte di appello, la quale ha osservato che gli imputati non limitarono a manifestare disappunto o disprezzo nei confronti dei pubblici ufficiali, ma realizzarono la condotta reiteratamente violenta e minacciosa in modo strumentale e finalizzato ad impedire il compimento di atti d’ufficio – la minaccia di atti autolesionistici avendo concretamente impedito agli agenti di entrare nella cella per procedere all’attività d’ufficio (tra le tante, Sez. 6, n. 44069 del 07/11/2024, COGNOME, v. 287297, per cui il reato è integrato dalla condotta di colui che minacci di compiere atti di autolesionismo, sempre che sia idonea a ostacolare il compimento della pubblica funzione) – ed ha quindi persuasivamente ritenuto integrato anche il dolo specifico di opporsi all’atto del pubblico ufficiale;
ritenuto, dunque, il’ ricorsa inannnnissibilè, con conseguente condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile it ricorsa) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME