Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31928 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Gasperina il DATA_NASCITA avverso la sentenza dell’8/11/2023 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo a) per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena; udito l’AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, il quale conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, riformava la sentenza assolutoria di primo grado relativamente al reato
di resistenza a pubblico ufficiale, mentre, in accoglimento dell’appello proposto dall’imputato, rideterminava la pena irrogata in relazione al reato di guida in stato di ebrezza.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 337 cod. pen. nonché il vizio di motivazione, sostenendo che la condotta consistita nell’inveire e minacciare i pubblici ufficiali era stata commessa dopo il compimento dell’atto d’ufficio, consistito nel procedere al ritiro della patente per guida in stato d ebrezza, sicché il reato di resistenza non poteva ritenersi consumato. Il ricorrente sottolinea la necessità di individuare un nesso strumentale tra la condotta di minaccia e la finalità di impedire il compimento di un atto del pubblico agente, sicchè, ove l’atto sia stato portato a compimento, la condotta non può integrare il reato, risolvendosi in una forma di contestazione della pregressa attività.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di motivare in ordine al pericolo concreto che sarebbe conseguito dalla condotta del ricorrente, non individuando l’offesa al bene giuridico protetto.
2.2. Con il secondo motivo, deduce l’omessa rinnovazione dell’istruttoria a fronte della sentenza assolutoria adottata in primo grado.
In particolare, richiama la giurisprudenza formatasi in ordine all’applicabilità dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria anche in relazione ai procedimenti definiti con il rito abbreviato.
2.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen. sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l’intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.s. Si assume che l’effetto estintivo era stato escluso sul presupposto che l’appello non aveva riguardato la ricostruzione del fatto oggetto della predetta contravvenzione, bensì il solo errore nel calcolo della riduzione della sanzione (1/3 anziché 1/2, come previsto dall’art. 442 per i reati contravvenzionali).
Sottolinea il ricorrente come l’impugnazione del punto della decisione inerente alla determinazione della pena non consentiva il formarsi della definitività della pronuncia sul capo relativo al reato contravvenzionale, sicchè, doveva essere rilevata l’intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo di ricorso si fonda su una lettura della norma incriminatrice volta a richiedere una assoluta contestualità tra la condotta di minaccia e il compimento dell’atto d’ufficio, senza tener conto del fatto che il reato è posto a tutela dell’intera attività svolta dal pubblico ufficiale in un determinato contesto temporale.
Nel caso di specie, le minacce sono state rivolte agli operanti nell’intervallo temporale tra l’accertamento svolto con l’alcoltest e l’attività conseguente culminata con il ritiro della patente.
Il ricorrente ha sostenuto che lo svolgimento dei fatti risultante dalla documentazione in atti avrebbe avuto una diversa scansione temporale, nel senso che solo dopo l’avvenuto ritiro della patente si verificava la condotta minacciosa.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato e volto ad addivenire a una rivalutazione nel merito degli accadimenti, sostituendo la tesi difensiva a quella recepita nella sentenza impugnata, il che non è consentito in sede di legittimità.
2.2. Peraltro, deve rilevarsi la manifesta infondatezza anche sulla base di un profilo prettamente in diritto, dovendosi dare applicazione al principio secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l’inciso “mentre compie l’atto del suo ufficio” presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l’atto che non si esaurisce nell’istante in cui quest’ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez.6, n. 13465 del 23/2/23, Bouzidy, Rv. 284574).
Applicando tale principio al caso di specie, è agevole giungere alla conclusione per cui – pur a seguire la tesi difensiva – le minacce sono state rivolte agli operanti mentre erano in corso di ultimazione le attività scaturite dall’accertamento del tasso alcolemico e proseguite con il rito della patente, sicchè, alcun dubbio può sussistere sotto tale profilo in merito alla sussistenza del reato.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione alla sussistenza del pericolo concreto richiesto per la configurabilità del reato.
È sufficiente evidenziare come nella sentenza si dia ampiamente atto delle difficoltà cagionate dalla condotta di resistenza rispetto al compimento dell’atto d’ufficio, sicchè non vi è motivo di dubitare che la condotta illecita sia stata idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice.
Manifestamente infondato è il motivo inerente all’omessa rinnovazione dell’istruttoria, dovendosi evidenziare un duplice profilo di inammissibilità.
In primo luogo, si evidenzia che l’obbligo di rinnovazione nel caso di riforma della sentenza assolutoria sorge solo in presenza di una diversa valutazione di prove dichiarative e non già quando, come avvenuto nel caso di specie, muti la sola valutazione giuridica della condotta (Sez.4, n. 31541 del 22/6/2023, Lazzari Rv. 284860).
A ciò deve aggiungere che il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa limitata, secondo l’enunciato della Corte EDU Maestri c. Italia, al caso in cui la stessa sia acquisita nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (Sez.2, n. 10401 del 13/2/2024, Albanese, Rv. 286100).
Il terzo motivo di ricorso, concernente l’omessa declaratoria di prescrizione del reato contravvenzionale, è fondato.
La Corte di appello ha escluso l’intervenuta prescrizione sottolineando che vi erano stati periodi di sospensione comportanti il prolungamento del termine (dal 26 giugno 2016 al 22 settembre 2017, nonché l’aumento dello stesso conseguente alla ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Si tratta di motivazione errata, posto che l’aumento del termine di prescrizione relativo ai reati contravvenzionali non può tenere conto dell’aumento per la recidiva, applicabile solo per i delitti.
Peraltro, alla data di emissione della sentenza di appello – 8 novembre 2023 – il termine massimo di prescrizione pur dovendosi considerare l’ampio periodo di sospensione del termine pari 1 anno, 2 mesi e 28 giorni, il termine di prescrizione, complessivamente individuabile in anni 6, mesi 2 e giorni 28 (14 aprile 2022), era decorso.
Né rileva il fatto che con l’appello non fosse stata contestata la sussistenza del fatto, bensì la sola determinazione della pena, posto che il capo della decisione non poteva in ogni caso ritenersi definitivo, con conseguente necessità di rilevare l’intervenuto effetto estintivo.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente all’annullamento senza rinvio in relazione al reato di guida in stato di ebrezza, per il quale è intervenuta la prescrizione. Poiché la pena per tale contravvenzione era stata autonomamente stabilita in mesi 3 di arresto e €600,00 di ammenda, non occorre procedere alla rideterminazione della pena residua per il reato di
resistenza a pubblico ufficiale, già determinata in mesi 6 di reclusione. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di guida in stato di ebrezza perché estinto a ricorso. seguito di prescrizione e rigetta nel resto il
Così deciso il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore
Il Présidente