Resistenza a Pubblico Ufficiale: La Cassazione Chiarisce i Limiti
Il confine tra una semplice opposizione e una condotta penalmente rilevante è spesso sottile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale del reato di resistenza a pubblico ufficiale, specificando quando atti come strattonare o divincolarsi durante un arresto superano la soglia della legalità. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale importante, offrendo un chiaro monito sulle conseguenze di reazioni fisiche nei confronti delle forze dell’ordine.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Milano per il delitto di resistenza. L’imputato, durante le fasi del proprio arresto, aveva posto in essere una condotta volta a impedire l’operato degli agenti. Nello specifico, egli aveva cercato di sottrarsi alla presa strattonando e divincolandosi, nel tentativo di neutralizzare l’azione dei pubblici ufficiali e guadagnare la fuga. La difesa sosteneva che tale comportamento non integrasse gli estremi del reato contestato, ma la questione è giunta fino all’esame della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Corte non è entrata nel merito della vicenda, ma ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non erano idonee a mettere in discussione la correttezza della sentenza impugnata. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la linea di demarcazione nella resistenza a pubblico ufficiale
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha confermato l’orientamento consolidato in materia di resistenza a pubblico ufficiale. I giudici hanno chiarito che lo strattonare o il divincolarsi per impedire un arresto non può essere considerato una mera opposizione passiva. Al contrario, tale condotta integra il reato ogni qualvolta, come nel caso di specie, si traduca in un impiego di forza fisica volto a neutralizzare l’azione del pubblico ufficiale e a sottrarsi alla cattura. 
La Corte ha sottolineato che non è necessaria una violenza diretta contro la persona dell’agente, ma è sufficiente una forza funzionale a contrastare l’atto d’ufficio. La resistenza passiva, non punibile, si limita a una non-collaborazione (ad esempio, aggrapparsi a un oggetto o semplicemente non muoversi). Nel momento in cui il soggetto impiega la propria forza fisica contro quella dell’agente, anche solo per liberarsi dalla presa, la condotta diventa attiva e, quindi, penalmente rilevante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: qualsiasi reazione fisica attiva volta a ostacolare un atto legittimo di un pubblico ufficiale, come un arresto, può integrare il delitto di resistenza. Per i cittadini, ciò significa che l’unica condotta lecita di fronte a un’azione delle forze dell’ordine è la non-cooperazione passiva. L’uso della forza, anche se solo difensivo o finalizzato alla fuga, comporta serie conseguenze penali. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità del ricorso evidenzia l’importanza di presentare impugnazioni fondate su solidi motivi di diritto, poiché un ricorso temerario può portare a ulteriori sanzioni economiche a carico del proponente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
 
Divincolarsi dalla presa di un pubblico ufficiale durante un arresto è reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, divincolarsi e strattonare per sottrarsi alla presa non è una semplice opposizione passiva, ma un uso della forza che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Qual è la differenza tra opposizione passiva e resistenza attiva?
L’opposizione passiva consiste in una mera non-collaborazione senza l’uso di forza (es. rimanere immobili). La resistenza attiva, come nel caso esaminato, implica l’impiego di forza fisica, anche senza violenza diretta, per neutralizzare l’azione del pubblico ufficiale e tentare la fuga.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35491 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35491  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
178/RG. 15667
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME
OSSERVA
Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, correttamente applicato dai Giudici d merito con riferimento alla condotta posta in essere dall’imputato, con il quale il ricorso confronta, che lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedi proprio arresto costituisce resistenza a pubblico ufficiale ogni qualvolta, come nella specie, si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagna fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376).
Ne consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025