Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1080 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1080 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato il 05/07/1968 a Palmanova;
NOME COGNOME nata il 15/06/1970 in Marocco
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 05/03/2024;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che i ricorsi vengano dici – iarati inammissibili;
letta la memoria del difensore degli imputati, Avvocata NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste con sentenza del 5 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 12 aprile) ha, in parziale riforma di quella di primo i:rado, assolto COGNOME NOME e NOME dai reati loro ascritti rispettivamente ai capi G ed E (calunnia relativa alla falsa accusa di lesioni personali aggravate a carico di un maresciallo dei Carabinieri e di altre tre persone, avendo in particolare omesso di riferire il contesto nel quale i fatti erano avvenuti). Ha confermato la condanna per i residui reati di cui ai capi A, D ed E (resistenza a danno del maresciallo La Notte Vittorio; minacce e percosse nei confronti di COGNOME) ascritti a COGNOME, e di cui ai capi A, B e C (la già indicata resistenza a Pubblico ufficiale; lesioni personali e oltraggio nei confronti del La Notte), asc – itti a Ouriarhni, rideterminando la pena, rispettivamente, in mesi sei e giorni venti di reclusione e in mesi otto di reclusione.
Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno, a mezzo del p -oprio difensore, presentato con un unico atto ricorsi GLYPH nei quali deducono: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza: degli elementi costitutivi dei reati ascritti con particolare riferimento alla sussistenza della causa di giustificazione ex art. 393 bis cod. pen.; 2) mancata assunzione di prova decisiva ritualmente richiesta in sede di istruzione dibattimentale; 3) violazione di legge processuale (art. 512 cod. proc. pen.) in relzizione all’acquisizione e utilizzo del verbale di s.i.t. del teste COGNOME, in assenza dell condizioni legittimanti e difettando il consenso degli imputati; 4) mancanza dell’elemento soggettivo in capo agli imputati che non avevano voluto oppor3i alle disposizioni del Maresciallo COGNOME ma avevano solo inteso esercitare un proprio diritto; 5) inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi a caric sottovalutazione degli elementi – testimoniali e documentali – indotti dalla difesa,i 6) insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 341 bis cod pen. a carico della COGNOME; 7) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del COGNOME per i delitti di minacce e percosse a carico di COGNOME Paul (capi D e E).
I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell’ari:. 2 comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa, in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’E rt.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199,
nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno dunque rigettati.
Dalla sentenza di appello risulta che il 29 giugno 2017 in Palmanoia nel corso delle operazioni di controllo e bonifica dell’area dove doveva svolgersi il concerto del musicista NOME COGNOME si verificava un diverbio tra COGNOME COGNOME, coordinatore di una società di vigilanza privata, e i due imputati, la COGNOME, proprietaria di un bar che si trovava nell’area interessata, e il COGNOME, di lei convivente. I predetti si erano opposti alla richiesta del COGNOME che, unitamente ad agenti della polizia locale, aveva richiesto che i clienti si allontanassero temporaneamente dall’esercizio per consentire le operazioni di verifica; di rerbio per il quale interveniva il Maresciallo COGNOME dei Carabinieri di Palmanova, che ribadiva che era necessario procedere al controllo del locale, ma veniva aggredite, fisicamente e verbalmente, dai due imputati cagionando la reazione del Pisa i e di altri soggetti che si trovano con lui e che, unitamente all’operante, procede ano a bloccarli. Gli imputati, tre mesi dopo i fatti, avevano presentato denunce querele per lesioni nei confronti del La Notte e degli altri soggetti intervenuti, omettendo però di riferire il contesto nel quale si erano svolti i fatti.
2.1. La Corte territoriale ha assolto gli imputati dal delitto di calunnia, rilevando che i predetti “hanno rappresentato i fatti occorsi, sostanzialmente negando di avere aggredito il Maresciallo COGNOME, come era loro diritto di c ifesa, essendo consapevoli di essere stati denunciati” . Ha invece confermato la penale responsabilità dei ricorrenti per le altre imputazioni, come sopra indicato.
I motivi dedotti nei ricorsi, per lo più reiterativi di quelli proposti in a Ppel e ai quali la sentenza impugnata fornisce una risposta adeguata, risultano infondati. Invero, va evidenziato che, fatta eccezione per la esclusione in a D pello degli estremi per la configurabilità della calunnia, in ragione del ritenuto esercizio del diritto di difesa, nel caso di specie si è di fronte alla c.d. “doppia conforme”. Situazione, questa, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente
costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Ancora, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, est« la dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fattc posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 20 7 944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285 504 -01, che ha precisato come in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazionE della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione).
Pertanto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di . uovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2:20 dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 – 01).
4. La Corte territoriale ha escluso, con motivazione congrua [pag. GLYPH la possibile ricorrenza della causa di giustificazione ex art. 393 bis cod. pen. invpcata dagli imputati, rilevando come il Comune di Palmanova aveva disposto, per l’evento musicale, il divieto della circolazione veicolare e pedonale nella piwza e che il Questore con suo provvedimento a tutela della sicurezza pubblica aveva disposto di effettuare “una preventiva ed accurata ispezione del luogo dello svolgimento dell’evento”. Ispezione che comportava il controllo anche dell’esercizio commerciale dei ricorrenti che si trovava nella piazza dove doveva avere luogo il concerto. A fronte della vivace opposizione espressa da COGNOME e COGNOME è intervenuto il Maresciallo COGNOME che è stato però oggetto delle condotte, oltraggiose, minacciose e violente, dei predetti (riportando lesioni refertate con due giorni di prognosi). Non vi è spazio, dunque, per potere ipoti – ízare una reazione legittima ad azione arbitraria dei pubblici ufficiali, atteso de la reazione del privato può dirsi giustificata solo a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale – anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione – rispetto al fin c per cui il potere è conferito (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021 – dep. 01/03/2D22,
COGNOME, Rv. 282906 – 01); presupposti, questi, chiaramente non evincit: ili nel caso in esame.
Adeguata, e dunque non sindacabile in sede di legittimità, è anche la motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dall’operante La Notte e dagli altri testimoni d’accusa escussi (COGNOME, NOME NOME e COGNOME NOME). Dichiarazioni che trovano conforto anche ne la già citata documentazione medica e che non sono contrastate da quanto rifer to da altri testimoni a discarico. In particolare, la Corte di appello eviden:!:ia l inattendibilità di quanto riferito dal teste della difesa COGNOME il cui narrato, a tacer d’altro, risulta incompatibile con quanto indicato dagli stessi imputati. Anche la configurabilità dei diversi reati e la penale responsabilità degli imputati in ordine ai medesimi viene adeguatamente giustificata, superandosi le obiezioni difensive anche su tali profili.
Per quanto concerne la revoca dell’esame del teste COGNOME opera :a dal Giudice di primo grado, la sentenza di appello precisa che “correttamente il Tribunale ne ha revocato l’ammissione, alla luce del completo quadro della vicenda delineata dagli altri testimoni. Osserva, inoltre, la Corte che è irrileilante accertare se la piazza fosse stata o meno completamente evacuata, sia perché le operazioni di bonifica non erano ancora state completate, sia perché, in ogn caso eventuali negligenze nell’allontanare le persone non influirebbe in alcun mode nella valutazione della condotta degli imputati”. Motivazione non illogica e non adeguatamente contrastata nel ricorso.
5.1. Infine, in merito alla dedotta inutilizzabilità del verbale di s.i.t. di Pac:ele (oggetto di un motivo di appello) rileva il Collegio che, in effetti, la Corte territDria non ha esaminato detto profilo. Peraltro, da un lato, tali dichiarazioni non verlgono in alcun modo valorizzate nella motivazione della sentenza impugnata (di tal che si tratta di elemento probatorio rimasto ininfluente). Dall’altro lato, i ricorrenti sono limitati a eccepire la inutilizzabilità dell’elemento probatorio senza asselvere all’onere di dimostrare l’efficacia decisiva della prova in ipotesi illegittimarnente utilizzata. In tal modo non è stato rispettato il principio, più volte ribadito da q Jest Corte, secondo cui «nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illus:Tare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione! del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a
giustificare l’identico convincimento» (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11(2016 – dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01).
Al rigetto dei ricorsi segue, come per legge, la condanna degli impu:ati pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Ilsigliere esten ore ( 45n deitite