Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6184 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6184 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PIAZZA ARMERINA il 22/12/1998
NOME nato a MAZZARINO il 07/07/1993 ,
NOME nato a RIESI il 17/05/1970
COGNOME nato a MAZZARINO il 27/07/1994
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
esaminati i motivi dei ricorsi di NOME, NOME, NOME e NOME, nonché la memoria depositata dal difensore degli imputati, Avvocato NOME COGNOME ove si insiste per l’accoglimento dei ricorsi;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i ricorsi – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna degli imputati per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. – deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato, evidenziando in modo adeguato le singole condotte violente e minacciose poste in essere dai predetti per opporsi agli operanti che dovevano procedere all’arresto di NOME NOME NOME in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico del predetto. Né è configurabile in favore dei ricorrenti l’esimente di cui all’art. 393 bis cod. pen., invocata nei ricorsi in ragione del fatto che all’arrestando non è stata esibita l’ordinanza custodiale corredata dalle informazioni indicate nell’art. 239 cod. proc. pen. Invero, questa Sezione ha già precisato come ai fini dell’applicabilità di detta scriminante, la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale – anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione – rispetto al fine per cui il potere è conferito (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021 – dep. 01/03/2022, COGNOME, Rv. 282906 – 01); presupposti, questi, all’evidenza non sussistenti nel caso di specie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che anche il secondo motivo, proposto in favore di NOME, NOME e NOME e concernente l’esclusione della continuazione del reato giudicato con altri reati oggetto di sentenze irrevocabili, è manifestamente infondato. Sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato che, a fonte della condotta illecita ivi giudicata, posta in essere il 5 dicembre 2018, detti reati risultavano commessi, rispettivamente, il 17 giugno 2016 per NOME, 1’8 giugno 2012 per NOME NOME e il 7 dicembre 2021 per NOME, rilevando, con motivazione certamente non illogica, che l’ampio lasso temporale intercorso (elemento che rileva negativamente ai fini dell’art. 81 cod. pen.: v. Sez. 2, n. 43475 del 03/10/2024 ) e le diverse modalità dei fatti illeciti, unitamente alla mancata produzione da parte degli interessati delle relative
sentenze irrevocabili, escludevano la possibilità di ipotizzare il vincolo della continuazione.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025