Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni: un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Il caso in esame riguarda un’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ci offre uno spunto per comprendere come la mancanza di un’argomentazione mirata possa portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Il procedimento nasce dal ricorso di un detenuto avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato era accusato di aver rivolto espressioni offensive e minacciose a delle guardie penitenziarie.
Il punto cruciale, evidenziato nella sentenza di secondo grado, era il contesto in cui si erano verificati i fatti: le guardie stavano svolgendo le loro mansioni d’ufficio, nello specifico la somministrazione di terapie ai detenuti nelle varie celle. Il ricorso presentato alla Corte di Cassazione, tuttavia, tendeva a escludere il collegamento tra le frasi pronunciate dall’imputato e l’attività di servizio dei pubblici ufficiali.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un vizio procedurale del ricorso stesso, che non ha superato il vaglio di ammissibilità della Corte.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il ricorso proposto escludesse in modo ‘apodittico’ il collegamento tra le espressioni utilizzate dall’imputato e l’attività svolta dai pubblici ufficiali. Il termine ‘apodittico’ significa affermare qualcosa come una verità evidente, senza fornire una dimostrazione o un’argomentazione a sostegno.
In pratica, il ricorrente non si è confrontato con la circostanza specifica e fattuale, già accertata dalla Corte d’Appello, secondo cui le guardie stavano compiendo un atto del loro ufficio (la distribuzione delle terapie). Limitarsi a negare il nesso tra la condotta e il servizio pubblico, senza contestare nel merito le ragioni della sentenza precedente, rende il motivo di ricorso generico e, pertanto, inammissibile. La resistenza a pubblico ufficiale presuppone proprio che la violenza o la minaccia sia usata per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio. Non affrontare questo punto nevralgico della sentenza impugnata significa non formulare una critica pertinente e valida.
Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea l’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso in Cassazione. Non è sufficiente presentare una tesi difensiva alternativa o negare genericamente gli addebiti. È indispensabile che l’impugnazione analizzi criticamente il percorso logico-giuridico della decisione precedente, individuandone le presunte falle e offrendo argomentazioni concrete per sostenerle. In assenza di questo confronto diretto e puntuale, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con l’effetto di rendere definitiva la condanna e di aggiungere ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché escludeva il collegamento tra le espressioni dell’imputato e l’attività di servizio delle guardie penitenziarie in modo ‘apodittico’, ovvero senza fornire argomentazioni specifiche per contestare quanto già accertato nella sentenza precedente.
Quale attività stavano svolgendo i pubblici ufficiali al momento del fatto?
Secondo quanto riportato nell’ordinanza, le guardie penitenziarie si stavano occupando della somministrazione di terapie nelle varie celle, un’attività che rientra a pieno titolo nei loro compiti d’ufficio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3054 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3054 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che, nell’escludere apoditticamente il collegamento (rilevante ex art. 337 cod. pen.) fra le espressioni utilizzate dall’imputato e l’attività svolta dai pubblici ufficiali ai quali le rivolse il ricorso di NOME non si confronta con la circostanza, evidenziata nella sentenza impugnata, che tali espressioni furono pronunciate mentre le guardie penitenziarie stavano occupandosi della somministrazione di terapie nelle varie celle;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2025