Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando la Reazione è Ingiustificata
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di resistenza a pubblico ufficiale, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti della legittima difesa e dell’attenuante della provocazione di fronte all’operato delle forze dell’ordine. La vicenda riguarda un cittadino che, a seguito di un controllo di polizia, ha reagito con violenza, sostenendo poi di essere stato provocato e di aver agito per difendersi. Vediamo nel dettaglio la decisione della Corte e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Reazione Violenta Durante un’Identificazione
Un uomo veniva fermato dalle forze dell’ordine per un’identificazione. Alla richiesta degli agenti di fornire le proprie generalità o un documento, l’uomo si rifiutava. Di conseguenza, gli agenti lo invitavano a salire sull’auto di servizio per essere condotto presso gli uffici competenti per una compiuta identificazione. A questo punto, l’uomo perdeva il controllo e aggrediva fisicamente tutti gli agenti presenti, causando loro lesioni e danneggiando anche l’autovettura di servizio.
Condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione.
Le Ragioni del Ricorso e la Tesi Difensiva
La difesa dell’imputato si basava su due argomenti principali:
1. L’attenuante della provocazione: Si sosteneva che la reazione violenta fosse stata scatenata da un comportamento ingiusto e provocatorio da parte degli agenti.
2. La legittima difesa: Si assumeva che la condotta di resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni fossero in realtà una reazione difensiva a un presunto operato illegittimo della polizia giudiziaria.
In sostanza, la difesa tentava di presentare una lettura alternativa dei fatti, secondo cui l’imputato sarebbe stato la vittima di un’aggressione unilaterale da parte degli agenti, una tesi che però non aveva trovato riscontro nelle fasi precedenti del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione: la legittimità dell’operato di polizia
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando completamente le tesi difensive. I giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso generici e una mera riproposizione di argomentazioni già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello.
L’Assenza di Provocazione e Legittima Difesa
La Corte ha chiarito che l’operato della polizia giudiziaria era stato del tutto legittimo. L’accompagnamento coattivo in ufficio per l’identificazione è una procedura prevista dalla legge quando un soggetto, richiesto, si rifiuta di fornire le proprie generalità. Pertanto, nessuna provocazione poteva essere attribuita agli agenti, che stavano semplicemente svolgendo i loro doveri.
Di conseguenza, è stata esclusa anche la configurabilità della legittima difesa. La reazione violenta dell’uomo non era una risposta a un’aggressione ingiusta, ma un’aggressione essa stessa, sproporzionata e ingiustificata, contro pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.
La Genericità del Ricorso
Un altro punto fondamentale della decisione riguarda la natura del ricorso. La Cassazione ha sottolineato che la difesa si limitava a proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito, senza però evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. Questo tipo di doglianza, che mira a una nuova valutazione delle prove, non è ammesso nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine: la reazione violenta a un atto legittimo della pubblica autorità non può mai essere giustificata. L’obbligo di identificazione è un dovere del cittadino e il rifiuto può legittimare l’accompagnamento coattivo. La violenza come risposta a tale legittima azione costituisce il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha ribadito che, in assenza di prove concrete di un comportamento illegittimo o provocatorio da parte degli agenti, la tesi della legittima difesa è insostenibile. Inoltre, i motivi di ricorso non possono limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti, ma devono individuare specifici errori di diritto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: non è ammessa alcuna forma di autotutela violenta nei confronti dell’operato delle forze dell’ordine, quando questo si svolge nel rispetto della legge. La sentenza sottolinea l’importanza di distinguere tra una legittima contestazione degli atti pubblici nelle sedi appropriate e una reazione fisica e illecita. Per i cittadini, ciò implica che il dissenso verso un controllo di polizia deve essere manifestato attraverso gli strumenti legali, non con la violenza. Per la difesa, la pronuncia ribadisce che il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità della sentenza e non su una mera rilettura delle prove.
Quando la reazione a un controllo di polizia diventa resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo la decisione, la reazione diventa resistenza a pubblico ufficiale quando si usa violenza o minaccia per opporsi a un atto legittimo compiuto da un pubblico ufficiale, come la richiesta di identificazione o l’accompagnamento in ufficio a seguito di un rifiuto.
È possibile invocare la legittima difesa se si ritiene illegittimo l’operato delle forze dell’ordine?
No, non se l’operato è conforme alla legge. In questo caso, la Corte ha stabilito che la richiesta di identificazione e il conseguente accompagnamento in ufficio erano atti legittimi. Pertanto, la violenta reazione dell’individuo non poteva essere giustificata come legittima difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ripetitivi di censure già respinte dalla Corte d’Appello e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso di NOME, vista la memoria difensiva del ricor insiste per la ammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l riconoscimento della attenuante della provocazione e si assume che la condotta di r pubblico ufficiale e lesioni abbia costituito una legittima difesa sono generici e identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, smentita co riferimenti in fatto e diritto che l’operato della polizia giudiziaria – che avev sull’auto il ricorrente per essere sottoposto a compiuta identificazione press appartenenza – fosse illegittimo in quanto funzionale all’identificazione (il ricorre pur richiesto, decliNOME le generalità, né esibito alcun documento), rappresentava co provocazione fosse stata realizzata dal personale della polizia giudiziaria che ebb lesioni, e nessuna legittima reazione poteva intravedersi nella reazione violenta de perso ogni controllo, aggridiva tutti gli operanti che riportavano lesioni e l’autovettura di servizio;
che declinatckin fatto risulta la parte del ricorso con cui si vorrebbe accredita alternativa delle risultanze probatorie secondo cui il ricorrente sarebbe stato un aggredito, ipotesi meramente difensiva che non aveva trovato alcun conforto neppu dichiarazioni del NOME che, invero, non aveva fornito alcuna versione l’interrogatorio svolto in sede di convalida;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.