Resistenza a Pubblico Ufficiale: Violenza Verbale e Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di resistenza a pubblico ufficiale, stabilendo principi chiari sull’ammissibilità dei ricorsi e sulla configurabilità del reato anche in presenza di sola violenza verbale. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere i limiti delle impugnazioni e la portata dell’articolo 337 del codice penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale confermata in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa contestava la configurabilità del reato, sostenendo che la condotta del proprio assistito non avesse raggiunto la soglia della violenza o minaccia penalmente rilevante. Il ricorso mirava a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove già operata dai giudici di merito nei due precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione. La ragione principale di questa decisione risiede nel fatto che il ricorso non introduceva nuove e valide argomentazioni giuridiche, ma si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati erano una mera replica di doglianze già vagliate, fondate su argomenti giuridicamente corretti, puntuali e coerenti con le prove emerse nel processo. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve sollevare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Le motivazioni: la sufficienza della minaccia verbale per la resistenza a pubblico ufficiale
Nel motivare l’inammissibilità, la Corte ha ribadito un principio fondamentale in materia di resistenza a pubblico ufficiale. Ha chiarito che, per integrare il reato, non è necessaria una violenza fisica. Anche la sola violenza verbale, quando assume un’effettiva idoneità minatoria, è sufficiente. Nel caso di specie, era stato accertato che l’imputato aveva proferito frasi minacciose, la cui valenza intimidatoria era stata confermata anche da un’ulteriore condotta aggressiva. La Corte ha quindi confermato che la valutazione dei giudici di merito, che avevano riscontrato la pericolosità della condotta già sul piano verbale, era logica e immune da vizi. Questa precisazione è cruciale, poiché conferma che opporsi a un ufficiale con minacce verbali serie e concrete costituisce pienamente il reato previsto dall’art. 337 c.p.
Le conclusioni
La decisione in esame ha due importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni difensive già respinte; deve invece evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata. In secondo luogo, consolida l’interpretazione secondo cui il reato di resistenza a pubblico ufficiale può essere commesso anche attraverso la sola condotta verbale, a condizione che questa sia concretamente minacciosa e idonea a ostacolare l’attività del pubblico ufficiale. Di conseguenza, l’imputato ha visto il suo ricorso respinto ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuovi o validi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
La sola violenza verbale può costituire reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, secondo l’ordinanza, la condotta minatoria, anche se manifestata solo con frasi verbali, è sufficiente per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, purché sia idonea a opporsi all’atto del pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40955 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, riguardanti configurabilità della resistenza ex art 337 cp contestata già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato del doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla idoneità minatoria della condotta, gia riscontrata sul piano della mera violenza verbale, dal puntuale riferimento alle frasi minacciose proferite dall’imputato descritte dalla contestazione e confermate anche dalla ulteriore azione aggressiva messa in luce dalla Corte del merito, comunque emersa nel pieno rispetto del contraddittorio rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.