Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Cassazione Dichiara Inammissibili i Ricorsi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sul reato di resistenza a pubblico ufficiale, delineando con precisione i confini dell’ammissibilità dei ricorsi e l’applicazione di istituti come le attenuanti generiche e la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea il rigore con cui vengono valutati i motivi di impugnazione, specialmente quando questi appaiono generici o in contrasto con la normativa vigente.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due soggetti condannati in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Le doglianze presentate alla Suprema Corte erano distinte:
1. Il primo ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la pena fosse sproporzionata.
2. Il secondo ricorrente, invece, contestava la sussistenza stessa del dolo, ovvero dell’intenzione di commettere il reato, e chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e la resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendo i motivi proposti manifestamente infondati. La decisione si articola su punti di diritto precisi, che confermano l’orientamento giurisprudenziale in materia.
L’assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche
In merito alla richiesta del primo ricorrente, i giudici hanno ribadito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, evidenziando l’assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare una mitigazione della sanzione. Pertanto, la sentenza impugnata è stata considerata immune da censure su questo punto.
L’inapplicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto alla resistenza a pubblico ufficiale
Di particolare interesse è la disamina del ricorso del secondo imputato. La Corte ha respinto la tesi della mancanza di dolo, definendola generica e smentita dalle motivazioni della sentenza d’appello, che aveva accertato una ‘piena e cosciente intenzione di impedire l’atto d’ufficio’.
Soprattutto, la Cassazione ha bocciato la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. per due ragioni decisive:
1. Motivo non dedotto in precedenza: La richiesta non era stata presentata nei precedenti gradi di giudizio, rendendola inammissibile in sede di legittimità.
2. Esclusione per legge: A prescindere dal primo punto, la Corte ha sottolineato come, a mente dell’art. 131-bis c.p. (nella versione vigente all’epoca dei fatti), l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità quando il reato di resistenza a pubblico ufficiale è commesso nei confronti di un ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Si tratta, quindi, di un’esclusione ex lege, che impedisce al giudice qualsiasi valutazione discrezionale sul punto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio della manifesta infondatezza dei ricorsi. Per il primo ricorrente, la Corte d’Appello aveva esercitato legittimamente il proprio potere valutativo nel negare le attenuanti, fornendo una giustificazione congrua. Per il secondo, le doglianze erano sia generiche (sul dolo) sia giuridicamente errate (sull’art. 131-bis c.p.). La Corte ha evidenziato come la normativa stessa precluda l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto nei casi di resistenza a un pubblico ufficiale in servizio, rendendo la richiesta palesemente in contrasto con il dato normativo. Di conseguenza, i ricorsi non superavano il vaglio di ammissibilità, che in sede di legittimità è particolarmente rigoroso.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida principi fondamentali in materia di resistenza a pubblico ufficiale. In primo luogo, conferma che la valutazione sulle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata. In secondo luogo, e con maggiore impatto pratico, ribadisce un limite normativo invalicabile: il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto è strutturalmente incompatibile con questo reato, data la sua natura offensiva nei confronti della pubblica amministrazione e dell’ordine pubblico. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e giuridicamente fondati, evitando argomentazioni generiche o in palese contrasto con la legge.
È possibile ottenere le attenuanti generiche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, ma la loro concessione è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Come stabilito in questa ordinanza, possono essere negate se non emergono elementi di segno positivo idonei a giustificare una riduzione della pena.
Si può invocare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in caso di resistenza a pubblico ufficiale?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che la legge esclude espressamente (ex lege) l’applicazione di questo beneficio quando il reato di resistenza è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché presenta vizi, come la manifesta infondatezza dei motivi, la genericità delle censure o la proposizione di questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio o che contrastano palesemente con la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34112 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO dì PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alle condanne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, l’unico motivo di ricorso lamenta l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente operato un’autonoma valutazione della congruità e proporzionalità della pena, valorizzando l’assenza di element di segno positivo idonei al riconoscimento della mitigazione sanzionatoria.
In relazione al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con il primo motivo la difesa prospetta l’assenza del necessario dolo di fattispecie. tratta di una doglianza generica, oltre che manifestamente infondata. La sentenza di appello, infatti, ha correttamente dato conto della sussistenza una piena e cosciente intenzione di impedire l’atto d’ufficio dei pubblici uffic (cfr. p. 4 della sentenza impugnata).
Con il secondo motivo di ricorso la difesa di COGNOME NOME chiede l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pe tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in qua non dedotto in precedenza e, comunque, esso si risolve in una prospettazione interpretativa in palese contrasto con il dato normativo. A mente dell’art. 13 bis cod. pen., per come vigente all’epoca dei fatti, l’offesa non può esse considerata di particolare tenuità quando, nei casi di resistenza a pubbli ufficiale, il fatto sia stato commesso nei confronti di un pubblico uffic nell’esercizio delle proprie funzioni. Nel caso di specie, la condotta è stata p in essere nei confronti di appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE, nell’eserc delle funzioni. Circostanza, questa, che esclude ex lege il riconoscimento del beneficio.
Infine, con riferimento all’eccessività della pena, la doglíanza difensiva n coglie nel segno, avendo la sentenza impugnata adeguatamente espresso una motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto a supporto della determinazio sanzionatoria (cfr. pp. della sentenza impugnata).
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024