Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, offrendo importanti chiarimenti sui limiti dell’ammissibilità del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna e stabilendo principi chiari sulla valutazione della responsabilità penale, delle aggravanti e delle attenuanti. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Concorso in Resistenza e Lesioni
Il caso ha origine da un episodio di violenza e opposizione nei confronti delle forze dell’ordine. L’imputato, insieme a un complice, si era opposto attivamente a un intervento della polizia giudiziaria. In particolare, il ricorrente era stato riconosciuto colpevole di aver partecipato a un’azione unitaria finalizzata a resistere ai pubblici ufficiali. Durante il tentativo di fuga, aveva causato lesioni a un agente che si era introdotto nell’abitacolo del veicolo per sottrarre le chiavi di accensione. La Corte d’Appello di Genova aveva confermato la sua responsabilità penale, ritenendo provata la sua piena consapevolezza nell’opporsi all’azione delle forze dell’ordine.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa a Tutto Campo
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su quattro motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Contestava la sua responsabilità per i reati di concorso in resistenza e lesioni aggravate, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua colpevolezza.
2. Errata applicazione della recidiva: Criticava il riconoscimento della recidiva, ovvero l’aggravante legata alla sua condizione di soggetto già condannato in via definitiva per altri reati.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
4. Eccessività della pena: Riteneva il trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti commessi.
La Decisione della Corte: Ricorso Manifestamente Infondato sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati e, in parte, meramente riproduttivi di argomentazioni già adeguatamente confutate nel giudizio di secondo grado.
La Responsabilità Penale per Resistenza e Lesioni
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente. Era stato chiarito che l’imputato era perfettamente consapevole dell’intervento della polizia e che le sue azioni, insieme a quelle del complice, facevano parte di un’unica azione violenta e oppositiva. Il ricorso, su questo punto, non ha introdotto nuovi elementi critici ma si è limitato a riproporre le stesse doglianze, rendendole inammissibili.
La Valutazione su Recidiva, Attenuanti e Pena
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale nel:
* Riconoscere la recidiva, giustificata dall’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, già attestata da una precedente sentenza passata in giudicato.
* Escludere le attenuanti generiche, considerando assorbente e decisiva la presenza di molteplici precedenti penali a suo carico.
* Ritenere la pena adeguata e congrua, alla luce dei precedenti e della gravità del fatto. Anzi, i giudici hanno osservato che una corretta applicazione delle norme sulla recidiva (art. 99, quarto comma, c.p.) avrebbe potuto portare a una pena ancora più severa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, a meno che non si evidenzino vizi logici o giuridici manifesti nella sentenza impugnata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva risposto in modo esauriente a tutte le questioni sollevate dalla difesa. La responsabilità dell’imputato era stata delineata chiaramente, così come le ragioni per cui non potevano essere concesse le attenuanti generiche di fronte a una pluralità di precedenti penali. La Corte ha quindi ribadito che il giudizio di merito sulla congruità della pena è insindacabile in sede di legittimità se motivato in modo logico e coerente, come avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa decisione rafforza alcuni punti fermi del diritto processuale penale. Innanzitutto, evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata, evitando di limitarsi a una sterile ripetizione delle difese già svolte. In secondo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la concessione delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, specialmente in presenza di una storia criminale del reo. Per i professionisti del diritto, questa ordinanza è un monito sulla necessità di costruire ricorsi solidi, capaci di scardinare la logica della decisione appellata, piuttosto che di riproporla senza un reale contraddittorio critico.
Quando un ricorso in Cassazione per resistenza a pubblico ufficiale rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato e si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e logicamente respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata.
La presenza di precedenti penali può giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte, la pluralità di precedenti penali a carico dell’imputato è un elemento che può essere considerato decisivo e assorbente per giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Come viene valutata la congruità della pena in casi di recidiva?
La pena è ritenuta congrua e adeguata quando tiene conto della gravità del fatto e dei precedenti penali dell’imputato. Nel caso specifico, la Corte ha addirittura osservato che la pena inflitta era inferiore a quella che sarebbe potuta derivare da una più rigorosa applicazione delle norme sulla recidiva, confermandone così la congruità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, la ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di concorso in resistenza e dolose aggravate è manifestamente infondato e riproduttivo motivo di ricorso adeguatamente confutato dalla Corte di appello che, sia per quel che concerne la resistenza a pubblico uffici che per le lesioni aggravate, ha messo in evidenza, da un canto, come il ricorrente foss perfettamente consapevole dell’intervento attuato da parte del personale di polizia giudizia che tentava di far desistere NOME dal fuggire, causando così lesioni all’agente COGNOME COGNOME era introdotta nellOauto per tentare di togliere le chiavi di accensione, d’altro canto, co condotte di entrambi rispettivamente e materialmente poste in essere si inscrivessero nel medesimo contesto in cui gli autori, seppure con distinte modalità, si opponevano ai pubbli ufficiali; che nello stesso senso va risolta la questione, genericamente enunciata nei motiv gravame (v. secondo foglio motivi di appello) e per ciò solo geneticamente inammissibile, connessa alle contestate lesioni anche nei confronti di altro pubblico ufficiale p materialmente in essere dal complice nel corso della unitaria azione violenta ed oppositiva;
che analogo limite incontrano i motivi (secondo, terzo e quarto) tesi a censurare la ritenu recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatori ritenuto eccessivo, tenuto conto della corretta risposta su ogni aspetto fornita dalla C territoriale che, quanto a recidiva, ha messo in risalto l’accresciuta pericolosità già attest precedente sentenza passata in giudicato, quanto ad esclusione delle circostanze attenuanti generiche ha ritenuto assorbente la pluralità dei precedenti penali e, quanto al trattame sanzionatorio, ritenuto lo stesso adeguato e congruo alla luce dei precedenti e della gravità fatto, ha preso in considerazione la violazione applicazione dell’art. 81, ultimo comma, cod. p (in quanto recidivo ex art. 99, quarto comma, cod. pen.) da parte del Tribunale, osservando che una corretta sua applicazione avrebbe comportato una pena superiore rispetto a quella in concreto determinata.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024