Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29814 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADIA( GAMBIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 585 e 385, cod. pen..
Il ricorso denuncia vizi cumulativi di motivazione in punto di: I) configurabilità dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, essendosi l’imputato limitato a divincolarsi; II) diniego delle attenuanti generiche, nonostante le condizioni di vita e la scarsa intensità del dolo; III) misura della pena superiore ai minimi.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In sentenza si legge che l’imputato non si è limitato a divincolarsi, ma ha ingaggiato una vera e propria colluttazione con gli agenti di polizia: e, su tale circostanza, il ricorso ta completamente.
2.2. I restanti motivi non sono consentiti.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
In particolare, poi, quanto alla pena, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale: ciò che non ricorre nel caso di specie.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024.