Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Cassazione conferma la condanna
L’ordinanza n. 21221 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sul reato di resistenza a pubblico ufficiale e sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. Quando un cittadino si oppone a un controllo, quali sono i limiti tra una legittima contestazione e un reato penalmente rilevante? La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato, chiarisce alcuni punti fondamentali, confermando la condanna per resistenza e oltraggio.
I Fatti del Caso: un Controllo Degenerato
La vicenda trae origine da un controllo di routine. Un soggetto, fermato dalle forze dell’ordine, reagiva in modo aggressivo. In particolare, durante la verbalizzazione, strappava di mano all’agente la carta precettiva, la gettava a terra e proferiva frasi offensive. Questo comportamento portava alla sua condanna in primo e secondo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.).
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su diversi punti. Sosteneva, in sintesi, che la sua condotta non integrasse pienamente gli estremi del reato di resistenza e che le frasi pronunciate non avessero un reale contenuto offensivo. Inoltre, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, soprattutto, chiedeva che il reato di resistenza venisse considerato ‘assorbito’ in quello, a suo dire prevalente, di oltraggio.
La Decisione della Corte: perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali: la genericità dei motivi e l’infondatezza delle questioni di diritto sollevate.
La Ripetitività dei Motivi sulla resistenza a pubblico ufficiale
La Corte ha osservato come la maggior parte dei motivi di ricorso non fossero altro che la riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già chiarito che la condotta complessiva dell’imputato era chiaramente finalizzata a ostacolare l’attività di controllo. L’atto di strappare il verbale dalle mani dell’agente e le minacce verbali sono stati considerati elementi sufficienti a configurare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Allo stesso modo, il contenuto delle frasi è stato giudicato palesemente offensivo.
Il Diniego delle Attenuanti e la Distinzione tra i Reati
Anche riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Cassazione ha convalidato la decisione della Corte d’Appello. La presenza di precedenti penali a carico dell’imputato per reati come furto, rapina e lesioni dolose è stata considerata un elemento ostativo alla concessione di qualsiasi beneficio.
Cruciale è stato il passaggio sull’invocato ‘assorbimento’ tra i due reati. La Corte ha definito il motivo ‘generico’, poiché non si confrontava con la puntuale motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva già ben distinto le due ipotesi di reato, apprezzando le differenze esistenti e ritenendole entrambe sussistenti in concorso tra loro.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla funzione del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso di specie, il ricorso non presentava vizi di legittimità, ma tentava di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, proponendo argomenti già respinti in modo logico e coerente dai giudici d’appello. La genericità dei motivi, che non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata, è una causa tipica di inammissibilità. Per questo, la Corte ha concluso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente una condanna in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse difese già presentate nei gradi di merito. È necessario individuare specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata. La decisione conferma inoltre che la condotta violenta o minacciosa volta a impedire un atto d’ufficio configura pienamente il reato di resistenza, anche se accompagnata da offese verbali, le quali possono integrare un autonomo reato di oltraggio senza che vi sia assorbimento tra le due fattispecie. Infine, la valutazione delle attenuanti generiche rimane una prerogativa del giudice di merito, che può legittimamente negarle in presenza di precedenti penali indicativi di una certa pericolosità sociale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in gran parte riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e perché erano formulati in modo generico, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
È possibile che il reato di resistenza a pubblico ufficiale venga ‘assorbito’ da quello di oltraggio?
No, secondo la Corte i due reati possono concorrere. La sentenza impugnata aveva già apprezzato le differenze tra le due ipotesi di reato, e il motivo di ricorso su questo punto è stato ritenuto generico perché non ha contrastato la puntuale motivazione della decisione precedente.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dell’assenza di elementi positivi e, soprattutto, in considerazione dei precedenti penali dell’imputato per furto, rapina e lesioni dolose, che sono stati valorizzati per negare il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo, terzo e quatto motivo sono riproduttivi di identiche censur adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato, quanto alla sussistenza del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. come la condotta fosse complessivamente tesa ad ostacolare l’attività di controllo in quel frangente posta in essere (specie allorché il ricorrente toglie mani del verbalizzante la carta precettiva, la gettava in terra e profferiva le frasi enun nell’imputazione); che, quanto all’integrazione del delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen., l fosse di evidente contenuto offensivo; che, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fossero assenti gli elementi positivi, valorizzando i precedenti penali furto, rapina e lesioni dolose;
rilevato che il secondo motivo con cui il ricorrente deduce l’omesso “assorbimento” (in tali termini si esprime il ricorrente) del delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quello di cu 341-bis cod. pen., oltre ad essere riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha comunque apprezzato le differenze esistenti tra le due ipotesi reato contestate, è generico nella parte in cui non contrasta la puntuale motivazione dell decisione su detto punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024