Resistenza a Pubblico Ufficiale: L’Inammissibilità del Ricorso per Manifesta Infondatezza
Affrontare un controllo da parte delle forze dell’ordine può generare tensione, ma quando l’opposizione diventa aggressiva si sconfina nel penale. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i contorni del reato di resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo quando un ricorso contro la condanna risulti palesemente infondato e quindi inammissibile. Il caso analizzato offre spunti importanti anche sul delitto di oltraggio, specialmente quando l’offesa avviene in un contesto pubblico e affollato.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un’operazione di identificazione da parte delle forze dell’ordine nei confronti di un cittadino. Quest’ultimo, alla richiesta di fornire un documento, negava di averne con sé. La situazione degenerava rapidamente quando sia l’individuo fermato sia un suo congiunto assumevano un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti. L’episodio si svolgeva in una piazza gremita di persone, circostanza che si rivelerà determinante per uno dei capi d’imputazione. I due venivano quindi condannati in primo grado e in appello per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
L’Analisi della Corte e la resistenza a pubblico ufficiale
I due condannati presentavano ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il primo motivo, relativo alla resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente valutato i fatti, riconoscendo nella “condotta aggressiva e minacciosa” tenuta dai due ricorrenti tutti gli elementi necessari per integrare il reato. Non si trattava di una mera opposizione passiva, ma di un’azione attiva e intimidatoria volta a impedire o ostacolare l’atto d’ufficio degli agenti, ovvero l’identificazione.
Il Reato di Oltraggio e la Rilevanza del Luogo Pubblico
Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante il delitto di oltraggio, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha posto l’accento su un elemento cruciale: la condotta offensiva si era verificata in una “piazza gremita di gente”.
La legge richiede, per la configurabilità del reato di oltraggio, che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. La ratio di questa norma è tutelare non solo la dignità del singolo funzionario, ma anche il prestigio dell’intera Pubblica Amministrazione. La presenza di un pubblico, secondo la Corte, amplifica la lesività della condotta, creando un “aggravio psicologico” per l’agente e rendendolo potenzialmente più vulnerabile, compromettendo così la sua prestazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi perché entrambi i motivi erano privi di fondamento giuridico evidente. Per quanto riguarda la resistenza, la Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato come il comportamento aggressivo e minaccioso degli imputati integrasse pienamente la fattispecie criminosa. Per l’oltraggio, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la presenza di numerose persone in grado di percepire l’offesa è un elemento costitutivo del reato, poiché genera una potenzialità lesiva che va oltre l’offesa personale, minando il prestigio della funzione pubblica.
Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma che l’opposizione violenta o minacciosa a un atto legittimo di un pubblico ufficiale costituisce il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, ribadisce l’importanza del contesto in cui avviene un’offesa per la configurazione del delitto di oltraggio. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, serve anche da monito: i ricorsi palesemente infondati non solo non hanno possibilità di successo, ma comportano anche sanzioni economiche per chi li propone in modo pretestuoso.
Quando un comportamento di opposizione integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo l’ordinanza, il reato si configura quando la condotta è ‘aggressiva e minacciosa’ e finalizzata a opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio, come un’identificazione.
Perché è importante che l’oltraggio sia avvenuto in una piazza affollata?
È rilevante perché la presenza di più persone in grado di assistere all’offesa è un elemento costitutivo del reato. Questa circostanza crea un ‘aggravio psicologico’ per l’agente e può compromettere la sua prestazione, ledendo il prestigio della pubblica amministrazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza dei motivi proposti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14799 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dei due speculari ricorsi è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell’atto di ufficio in corso, cioè l’identificazione di NOME COGNOME, che negava di aver con sé un documento, e dell’aggressiva e minacciosa condotta oppositiva tenuta dai due ricorrenti, tale da integrare il ravvisato delitto di resistenza ex ar 337 cod. pen.;
Ritenuto che il secondo motivo, relativo al delitto di oltraggio, e manifestamente infondato, essendo stato dato conto del fati:o che la condotta minacciosa e offensiva all’indirizzo degli operanti è stata tenuta in una piazza gremita di gente, assumendo dunque rilievo la compresenza di numerose persone in grado di avvedersi dell’accaduto, tale potenzialità costituendo aggravio psicologico, idoneo a compromettere la prestazione (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546);
Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere es nsore
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