Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14053 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 7/11/2023 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in perso24el AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Messina, sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale ha applicato in data 27 ottobre 2023 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato (capo A)
Oltre al reato per il quale è stata applicata la misura nei confronti dei ricorrenti si procede anche per il reato di lesioni aggravate, per aver cagionato a COGNOME NOME, vicecomandante della Polizia Municipale, traumi al cranio,
all’addome e al torace nel contesto di una reazione violenta opposta mentre era in corso un’attività di polizia volta a sanzionare l’illegittima occupazione di suolo pubblico nell’ambito di una operazione di repressione dell’ambulantato abusivo.
Nell’atto a firma dei difensori di fiducia, i predetti ricorrenti chiedon l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria perché basata sulla descrizione dei fatti fornita dagli agenti di polizia municipale, contraddetta da quella degli indagati secondo cui la ragione dell’intervento di polizia ne connotava l’arbitrarietà perché diretto a compiere un atto indebito, ovvero il sequestro del camion, sebbene regolarmente parcheggiato senza recare intralcio alla viabilità e nonostante che la vendita ambulante fosse regolarmente autorizzata, come conferma il fatto che il sequestro non è stato disposto ma solo minacciato.
In sostanza si adduce che la reazione del COGNOME è stata provocata da un atto arbitrario del COGNOME, che avrebbe agito per arrecare intenzionalmente un danno a NOME COGNOME, non avendo mai effettuato gli stessi controlli nei confronti degli altri venditori ambulanti, evidenziandosi che il COGNOME aveva una regolare licenza intestata alla moglie.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari perché “gli indagati non hanno picchiato nessuno, segno questo che non vi era e non vi è pericolo di reiterazione della condotta criminosa”, e ciò a maggior ragione per il figlio NOME che potrebbe godere di sanzioni sostitutive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che ,senza evidenziare elementi d contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitar ;In una rivalutazione GLYPH questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell’insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili.
Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di
esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
I ricorrenti, pur adducendo i vizi di legge e di illogicità e contraddittoriet della motivazione, hanno in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela.
La motivazione del provvedimento impugnato – valutato insieme all’impianto motivazionale dell’ordinanza coercitiva genetica (essendo l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide il ricorso ex art. 309 tra loro strettamente collegate e complementari) – non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione dei fatti coerente sia con le risultanze istruttorie e sia con la qualificazione giuridica ascritta nell’incolpazion cautelare.
Le obiezioni difensive, secondo cui l’inquadramento corretto del fatto andrebbe ricondotto in un reato di abuso di ufficio a carico del pubblico ufficiale malmenato per avere eseguito un illegittimo intervento, hanno trovato adeguata risposta nelle valutazioni operate dal Tribunale in ordine alla riconosciuta piena attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dagli agenti operanti, tenuto cont anche del referto medico attestante la gravità delle lesioni patite dal COGNOME NOMENOME
L’assunto difensivo secondo cui l’arbitrarietà dell’operato degli agenti della Polizia Municipale sarebbe desumibile dalla mancata esecuzione del sequestro del furgone è stato superato dal Tribunale con motivazione adeguata, essendosi evidenziato come la licenza per la vendita ambulante di frutta e verdura fosse intestata alla moglie e non fosse cedibile al marito che, essendo soggetto pluripregiudicato, non avrebbe avuto titolo per poterne ottenere il rilascio.
Nell’ordinanza impugnata si illustrano, poi, diffusamente le ulteriori ragioni che rendevano evidente la piena legittimità dell’intervento degli agenti per l’abusiva occupazione della sede stradale da parte dei ricorrenti, in ragione della durata della sosta che superava i limiti massimi di tempo consentiti, oltre che per l’abitualità delle condotte ripetute più volte per le sanzioni comminate e per i
disposti sequestri dei mezzi impiegati in precedenti controlli effettuati sempre nei confronti dei medesimi indagati.
Inoltre, le modalità estremamente violente, ben descritte nell’impugnata ordinanza, con cui i due indagati hanno reagito al legittimo operato degli agenti, giustificano ampiamente anche la ravvista sussistenza delle esigenze cautelari.
Si tratta, in definitiva, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.
Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15 febbraio 2024
t, nzo Il Presidente A7
Il Consi GLYPH e estensore
Ric