Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10814 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttiv censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal merito, nonché manifestamente infondati;
Considerato, invero, che – quanto al primo motivo, con cui si censura l’erronea applic dell’art. 337 cod. pen. – la Corte d’appello, con congrua ed esaustiva motivazione, h integrato il delitto de quo, dal momento che risultava accertato come la condotta violenta de ricorrente, consistita in calci e pugni, fosse finalizzata a far sì che il pubblico uffi dal tentativo di fermo ed identificazione;
che – quanto al secondo motivo, afferente all’erronea applicazione dell’art. 336 c e al vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato – la Corte d’ motivazione immune da vizi, ha ritenuto integrato il predetto reato giacché la con ricorrente, alla luce delle risultanze probatorie, era consistita nel proferir intimidatorie volte a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio u
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presiqiente