Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Cassazione Conferma il Diniego di Attenuanti
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione in merito alla valutazione della gravità del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Quando i giudici di merito negano la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche con una motivazione logica, il ricorso è destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nella sua valutazione, con una motivazione carente e in violazione di legge.
L’Analisi della Corte sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la valutazione sulla gravità di un fatto, necessaria per concedere o negare le attenuanti o la particolare tenuità, è una prerogativa del giudice di merito.
La Corte di Cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello delle corti inferiori, ma ha il compito di verificare che la motivazione della decisione non sia manifestamente illogica, contraddittoria o basata su una violazione di legge. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da censure.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso la sua applicabilità in considerazione della condotta violenta tenuta dall’imputato durante la commissione del reato. La natura stessa del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che implica l’uso di violenza o minaccia per opporsi a un atto d’ufficio, rende difficile il riconoscimento di una ‘particolare tenuità’, specialmente quando la condotta concreta è stata significativa.
Il Rifiuto delle Attenuanti Generiche
Analogamente, la Cassazione ha convalidato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale non aveva ravvisato alcun elemento concreto e specifico idoneo a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. La concessione delle attenuanti generiche non è un atto dovuto, ma deve basarsi su elementi positivi che rendano l’imputato meritevole di tale beneficio, elementi che nel caso di specie erano stati ritenuti assenti.
Le Motivazioni della Decisione
Il nucleo della motivazione della Cassazione risiede nel principio consolidato secondo cui il giudizio sulla gravità del fatto è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Tale giudizio diventa insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, la motivazione è coerente, priva di palesi illogicità e non contraddittoria. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di una terza istanza di giudizio sui fatti, ma di custode della corretta applicazione della legge e della logicità delle motivazioni. Poiché i motivi del ricorso miravano a una rivalutazione del merito della vicenda, senza evidenziare vizi censurabili, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non si può ricorrere in Cassazione per contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di primo e secondo grado, a meno che non si dimostri un vizio logico grave e manifesto nella motivazione della sentenza. Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la presenza di una condotta violenta costituisce un ostacolo significativo al riconoscimento sia della particolare tenuità del fatto sia delle attenuanti generiche. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la definitività della condanna.
Quando è possibile appellare una condanna per resistenza a pubblico ufficiale in Cassazione?
Un ricorso in Cassazione è possibile non per ridiscutere i fatti, ma solo per contestare vizi della sentenza, come una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, oppure una palese violazione di legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Perché è stata negata la ‘particolare tenuità del fatto’ in questo caso?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa della condotta violenta con cui è stato commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo i giudici, tale violenza è incompatibile con la minima offensività richiesta dalla norma.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza di condanna definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10765 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione e violazione di legge sia in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che al diniego delle attenuanti generiche;
ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello – con motivazione immune da censure – escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione della condotta violenta mediante la quale è stato commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non ravvisando neppure elementi concretamente idonei a far ritenere l’imputato meritevole delle attenuanti generiche;
ritenuto che si tratta di un giudizio sulla gravità del fatto rimesso al giudice di merito e, ove non emerga una motivazione manifestamente illogica o contraddittorio, non suscettibile di ulteriore valutazione in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere esten – s d-re
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