Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando la Fuga Rende il Ricorso Inammissibile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è una fattispecie complessa che spesso si concretizza in situazioni concitate, come una fuga dopo un controllo di polizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10724/2024) ci offre uno spunto fondamentale per capire quali sono i limiti di un ricorso contro una condanna per tale reato, sottolineando la differenza tra contestare i fatti e sollevare questioni di diritto.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine per un controllo, si era dato alla fuga compiendo una manovra ritenuta pericolosa. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto che tale comportamento integrasse pienamente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Di fronte a questa doppia condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso e i Motivi dell’Appello
Nel suo ricorso, la difesa dell’imputato ha sostenuto l’esistenza di vizi di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici avevano interpretato i fatti, argomentando che la condotta tenuta non fosse legalmente qualificabile come resistenza. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna, mettendo in discussione la logica giuridica che aveva portato a considerare la fuga come un atto di resistenza penalmente rilevante.
La Decisione della Corte: Focus sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè se la fuga costituisse o meno resistenza), ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti in quella sede, definita “di legittimità”.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire diversamente gli eventi, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno osservato che i motivi del ricorso erano:
1. Generici: Non individuavano specifiche violazioni di legge o difetti logici manifesti nella sentenza impugnata.
2. Meramente assertivi: Si limitavano a proporre una lettura alternativa dei fatti, senza dimostrare perché la valutazione dei giudici di merito fosse giuridicamente errata.
In pratica, l’imputato stava chiedendo alla Cassazione di riesaminare se la sua manovra di fuga fosse davvero pericolosa e se integrasse il reato di resistenza a pubblico ufficiale, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Poiché il ricorso non sollevava questioni di diritto valide ma si concentrava su una diversa interpretazione del fatto, è stato dichiarato inammissibile. A questa declaratoria è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Un ricorso per essere ammissibile deve basarsi su solide argomentazioni giuridiche, evidenziando errori nell’interpretazione o nell’applicazione delle norme di legge, oppure vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione della sentenza. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti si traduce, come in questo caso, in una declaratoria di inammissibilità e in ulteriori conseguenze economiche.
Per quale motivo il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e meramente assertivi. Essi si limitavano a contestare la valutazione dei fatti (la pericolosa manovra di fuga) senza sollevare valide questioni sulla corretta applicazione della legge, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Una manovra di fuga dopo un controllo può configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, sulla base della sentenza di condanna che ha originato il ricorso, una pericolosa manovra di fuga posta in essere dopo essere stati fermati per un controllo può integrare gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, come previsto dall’art. 337 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sulla sussumibilità del fatto nel reato di resistenza avendo posto in essere una pericolosa manovra di fuga, dopo essere stato fermato per un controllo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024