Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9438 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del rico
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 13 gennaio 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale predetto imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli art 339, comma 1, cod. pen. (capo A) e art. 4, comma 5, I. n. 110 del 1975 (capo B e condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen. relazione all’assenza del dolo specifico, avendo l’imputato attuato il biasime gesto del lancio della bottiglia con un intento più che altro dimostrati disapprovazione e protesta per il trattamento di diniego verso il sin manifestante, distaccatosi dal corteo, di percorrere INDIRIZZO.
A tal riguardo privo di pregio è il dissezionamento delle dichiarazioni dall’imputato in sede di merito iche non ha consentito di collocare temporalmente la condotta, quando l’intera attività di ufficio si era esaurita e di co dichiarato intento dell’imputato di spostare l’al:tenzione su di sé con il lanc bottiglia.
2.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni del COGNOME NOME che aveva radicalmente negato una partecipazione oppositìva del ricorrente, identifica l’autore della resistenza in un altro soggetto.
Cosicché il percorso argomentativo della sentenza impugnata assume connotati di manifesta illogicità in violazione del principio dell’oltr ragionevole dubbio.
2.3. Si segnala, infine, la eventuale necessità di procedere ai sensi dell’ del d.l. n. 162/2022 dinanzi al giudice dell’esec:uzione per la sostituzione dell detentiva breve con la pena sostitutiva.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il AVV_NOTAIOtore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indic
CONSIDERATO NN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite rivalutazione probatoria f riproponendo questioni di merito alle quali la sentenza ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici.
Invero, la Corte di merito ha giustificato la sussistenza della responsab dell’imputato che, facendo parte del gruppo di manifestanti, nella concitata fas scontro tra questi e le forze dell’ordine – a seguito dell’impedimento da q opposto ad un partecipante di accedere a INDIRIZZO – tirava una bottigli vetro verso il poliziotto COGNOME colpendolo all’avambraccio e scappando subi verso INDIRIZZO, dove veniva raggiunto e bloccato.
Incensurabile, ai. riguardo, risulta la valutazione delle dichiarazioni dall’imputato in sede di convalida dell’arreto, precisamente volte a inf sull’attività svolta dalle forze dell’ordine , e generica9- rispetto al contesto accertato – il preteso travisamento delle dichiarazioni del COGNOME.
La questione sulla applicazione dell’art. 95 d. I. n. 162/2022 ai proc pendenti al momento della sua entrata in vigore non esplicita censura a decisione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 08/02/2024.