Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Cassazione conferma la condanna
L’ordinanza n. 5562/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante analisi sui limiti del reato di resistenza a pubblico ufficiale e sui criteri per la concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna per aver minacciato degli agenti e brandito un casco per impedirgli di svolgere il loro lavoro. Questa decisione ribadisce principi consolidati in materia di diritto e procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un intervento delle forze dell’ordine a seguito di una colluttazione che aveva coinvolto un parente dell’imputato. Durante gli accertamenti, l’uomo si era rivolto agli agenti con una minaccia verbale, rafforzandola brandendo un casco nella loro direzione. Tale condotta, secondo i giudici di merito, era stata posta in essere con l’intento specifico di ostacolare le attività in corso, integrando così gli estremi del reato previsto dall’art. 337 del codice penale.
L’imputato, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la configurabilità del reato e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dall’imputato non fossero consentiti in sede di legittimità, in quanto si limitavano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio con argomenti giuridici corretti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Configurazione della Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte ha chiarito in modo netto le ragioni giuridiche alla base della sua decisione, soffermandosi su due aspetti cruciali: la natura del reato di resistenza e la valutazione delle circostanze attenuanti.
La Condotta Rilevante
Secondo gli Ermellini, la condotta dell’imputato non poteva essere derubricata a una semplice manifestazione di disprezzo. L’azione era assistita da dolo, ovvero dalla precisa volontà di ostacolare gli agenti. La minaccia verbale, unita al gesto di brandire il casco, è stata considerata un’azione idonea a impedire o turbare l’attività dei pubblici ufficiali. La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente valutato questi elementi, descritti nel capo d’imputazione, per affermare la sussistenza del reato.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la decisione di non concedere le attenuanti generiche è stata ritenuta immune da vizi. La Corte ha ricordato che la valutazione in merito rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, aveva correttamente basato la sua decisione su elementi significativi. In particolare, sono stati considerati i precedenti penali dell’imputato e la sua attuale pericolosità. I giudici hanno valorizzato, come fattore criminogeno, il mancato effetto dissuasivo delle condanne precedenti, dimostrando che la personalità del soggetto rendeva ingiustificata una riduzione della pena.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione ribadisce alcuni principi fondamentali. In primo luogo, non ogni atto di opposizione a un pubblico ufficiale è penalmente irrilevante; quando la condotta, come una minaccia rafforzata da gesti, è finalizzata a impedire un atto d’ufficio, si configura il reato di resistenza. In secondo luogo, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nel merito. Infine, la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto, ma una facoltà del giudice, che deve essere motivata analizzando concretamente la personalità dell’imputato, inclusi i suoi precedenti e la sua capacità a delinquere.
Quando una minaccia verbale e il brandire un oggetto integrano il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo la decisione, ciò avviene quando la condotta non è una mera espressione di disprezzo, ma è assistita da dolo, cioè dalla volontà cosciente di ostacolare l’attività dei pubblici ufficiali, e risulta idonea a raggiungere tale scopo.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito. Il ricorso per cassazione non consente un riesame dei fatti, ma solo un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Su quali basi un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su una valutazione discrezionale di elementi significativi della personalità dell’imputato. Nel caso specifico, la decisione è stata fondata sui precedenti penali, sulla maggiore e attuale pericolosità del soggetto e sul mancato effetto dissuasivo delle condanne precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla configurabilità nella condotta tenuta dall’imputato del reato di cui all’art. 337 cod. pen., condotta affatto risoltasi in una forma di disprezzo ma adeguatamente assistita da dolo e consistita in una minaccia verbale, precisamente descritta nel capo di imputazione, rafforzata brandendo il casco all’indirizzo degli agenti che stavano svolgendo accertamenti dopo una colluttazione che aveva coinvolto un congiunto dell’imputato e idonea ad ostacolare le attività in corso;
Considerato, altresì, che il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penali dell’imputato, si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell’esercizio del poter discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità e ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa e, quanto alla recidiva, ha esaminato la maggiore e attuale pericolosità dell’imputato valorizzando, quale fattore criminogeno, i reiterati precedenti e il mancato effetto dissuasivo delle condanne;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
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