Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di un imputato, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza valutazione del merito dei fatti. Analizziamo la vicenda e le ragioni della decisione.
I fatti di causa: la fuga pericolosa
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale per aver posto in essere una serie di manovre di guida azzardate e pericolose al fine di sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine. Tali manovre, secondo i giudici di merito, avevano creato un concreto pericolo per la pubblica incolumità, integrando così gli estremi del reato.
Contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove effettuata dai giudici. In particolare, ha offerto una lettura alternativa delle dichiarazioni rese dagli agenti verbalizzanti, sostenendo che la sua condotta non avesse quella connotazione minatoria e pericolosa ritenuta in sentenza.
L’analisi della Corte sul reato di resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Suprema Corte non è un ‘terzo giudice’ che può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente.
Nel caso specifico, le critiche mosse dal ricorrente non denunciavano un errore di diritto, ma si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare l’idoneità minatoria delle manovre di fuga sulla base di una diversa interpretazione delle testimonianze significa sollecitare un nuovo giudizio sul fatto, attività preclusa in sede di legittimità.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. I motivi addotti nel ricorso sono stati qualificati come ‘mere doglianze in punto di fatto’. Il ricorrente, infatti, non ha evidenziato vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a proporre una ‘alternativa valutazione delle risultanze di prova’. Questo approccio è inammissibile perché tenta di trascinare la Corte di Cassazione su un terreno che non le compete. La valutazione della pericolosità della condotta, basata sulle dichiarazioni degli agenti e sulla dinamica dei fatti, è un accertamento che rientra pienamente nelle prerogative esclusive dei giudici di merito.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. È inutile e controproducente basare un ricorso sulla semplice speranza che la Suprema Corte possa ‘vedere le cose diversamente’. Il ricorso deve invece concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto, come un’errata interpretazione della norma incriminatrice o un vizio manifesto nel percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito. La decisione comporta, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a dimostrazione delle conseguenze negative di un ricorso infondato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un caso di resistenza a pubblico ufficiale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge, non agire come un terzo grado di giudizio sui fatti.
Quali sono i motivi per cui un ricorso in Cassazione per resistenza a pubblico ufficiale può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, si basa su ‘mere doglianze in punto di fatto’, cioè quando l’imputato cerca di proporre una valutazione delle prove diversa da quella dei giudici di merito, senza individuare un errore di diritto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44441 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il 26/08/1993
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME l; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto compiuta sulla scorta di un’alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti in merito alla idoneità minatoria della condotta risoltasi nelle azzardate manovre di fuga che creavano pericolo per la pubblica incolumità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
La ConsiglieraMatrice
Il Presidente