Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è una fattispecie complessa che non sempre richiede un’aggressione fisica diretta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i contorni della cosiddetta ‘violenza impropria’ e i limiti per un ricorso ammissibile, fornendo importanti spunti di riflessione. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio la posizione della giurisprudenza.
I Fatti del Caso: L’Opposizione all’Atto d’Ufficio
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, pur senza aggredire fisicamente l’agente, aveva con la sua condotta impedito e ostacolato il compimento di un atto d’ufficio. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, rigettando le argomentazioni della difesa.
I Motivi del Ricorso: Dolo e Attenuanti Generiche
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Assenza di dolo specifico: La difesa sosteneva la mancanza dell’intenzione specifica di opporsi all’atto del pubblico ufficiale.
2. Vizio di motivazione: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione carente.
In sostanza, il ricorrente ha riproposto le stesse censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Cassazione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati come generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di Appello con argomenti giuridici corretti. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del processo in Cassazione: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte in appello, ma deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata.
La Violenza Impropria nel Reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale
Un punto chiave della decisione è la conferma del concetto di ‘violenza impropria’. La Corte ha ribadito che, per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessaria una violenza fisica diretta contro la persona. È sufficiente qualsiasi comportamento che ostacoli o impedisca l’attività del pubblico ufficiale, costringendolo a vincere un ostacolo non fisico. Nel caso di specie, l’azione dell’imputato è stata qualificata proprio in questi termini.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche sul secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello immune da vizi. Il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo congruo, facendo riferimento alle numerose condanne precedenti a carico dell’imputato e all’assenza di elementi positivi di valutazione della sua personalità. La Corte Suprema ha quindi confermato che la presenza di precedenti penali può legittimamente giustificare la non concessione di tale beneficio.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, la proceduralità: un ricorso in Cassazione è inammissibile se si limita a riproporre le stesse questioni di merito già decise, senza evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello. In secondo luogo, il diritto sostanziale: viene confermata un’interpretazione consolidata dell’articolo 337 del Codice Penale, secondo cui la ‘violenza’ richiesta per il reato di resistenza può manifestarsi anche in forma ‘impropria’, cioè come un ostacolo materiale all’azione del pubblico ufficiale. La valutazione del diniego delle attenuanti generiche, se logicamente motivata sulla base di elementi concreti come i precedenti penali, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. Innanzitutto, per affrontare un ricorso in Cassazione è indispensabile formulare censure nuove e specifiche, che attacchino la coerenza giuridica della decisione impugnata, e non limitarsi a una sterile ripetizione. In secondo luogo, si ribadisce che il reato di resistenza a pubblico ufficiale ha un campo di applicazione ampio, che include anche condotte meramente ostative e non fisicamente aggressive. Infine, la concessione delle attenuanti generiche rimane una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può essere negata con una motivazione basata su elementi oggettivi come il passato giudiziario dell’imputato.
È necessaria la violenza fisica diretta contro il pubblico ufficiale per configurare il reato di resistenza?
No, la sentenza chiarisce che è sufficiente una ‘violenza impropria’, ovvero un’azione che, pur senza aggredire direttamente il pubblico ufficiale, ne impedisce o ostacola il compimento di un atto d’ufficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la genericità dei motivi, in quanto si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte di Appello, senza presentare nuove argomentazioni di diritto.
Su quali basi la Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base delle numerose precedenti condanne dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi da valutare a suo favore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32292 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 03/07/1997
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso.
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi – relativi alla assenza di dolo specifico in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 3-6).
In particolare, la Corte di appello ha evidenziato la violenza impropria realizzata dall’imputato che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, ha impedito e ostacolato il compimento dell’atto di ufficio.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, poi, congruamente motivata avendo riguardo alle numerose precedenti condanne dell’imputato e alla inesistenza di elementi di positivi di valutazione dello stesso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/5/2O25.