Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini del reato di resistenza a pubblico ufficiale e i limiti del sindacato di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato. La decisione offre spunti importanti sulla distinzione tra resistenza e minaccia aggravata e sulla corretta motivazione dell’applicazione della recidiva.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla condanna di un uomo per aver opposto resistenza, con violenza e minacce, a personale sanitario impegnato a svolgere il proprio servizio. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, articolando tre motivi principali: l’errata qualificazione del fatto, la mancanza di motivazione e la contestazione sull’applicazione della recidiva.
L’Analisi del Ricorso e i Motivi di Inammissibilità
La difesa dell’imputato ha tentato di smontare l’impianto accusatorio sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come minaccia aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11-octies del codice penale, piuttosto che come resistenza a pubblico ufficiale. Questa diversa qualificazione avrebbe portato all’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela.
La Reiterazione dei Motivi come Causa di Inammissibilità
La Corte Suprema ha osservato che i primi due motivi di ricorso erano meramente reiterativi di questioni già esaminate e respinte con motivazione congrua dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato come, dietro la formale denuncia di una violazione di legge, il ricorrente cercasse in realtà di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Motivazione sulla Recidiva
Anche il terzo motivo, relativo alla contestazione della recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva infatti adeguatamente giustificato l’aumento di pena, evidenziando l’accentuata pericolosità sociale dell’imputato. Tale pericolosità era desumibile non solo dalla gravità della condotta oggetto del processo, ma anche dalle numerose condanne precedenti per reati simili, come minacce e lesioni personali, riportate nel quinquennio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati. In primo luogo, ha riaffermato che il reato di resistenza a pubblico ufficiale si configura quando la violenza o la minaccia sono univocamente finalizzate a impedire a un pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio, come il personale sanitario) il compimento di un atto del proprio ufficio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato che le azioni dell’imputato erano dirette proprio a questo scopo.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che non è possibile, tramite il ricorso per cassazione, sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito. Il tentativo di farlo rende il ricorso inammissibile. Infine, è stato confermato che la valutazione della pericolosità sociale ai fini della recidiva, se logicamente motivata sulla base di elementi concreti come la gravità del fatto e i precedenti penali specifici, non è censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sui limiti del ricorso in Cassazione: non si può utilizzare questo strumento per tentare di ottenere una terza valutazione nel merito dei fatti. La decisione consolida l’interpretazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, specialmente in contesti delicati come le aggressioni al personale sanitario, e conferma che una storia criminale specifica e recente costituisce una base solida per motivare l’applicazione della recidiva. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterava questioni già adeguatamente decise dalla Corte d’Appello e mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Qual è la differenza tra resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata nel caso di specie?
La Corte ha stabilito che la violenza e le minacce erano finalizzate in modo univoco a impedire ai sanitari di compiere atti del loro ufficio, configurando così il reato di resistenza a pubblico ufficiale e non una semplice minaccia.
Come è stata giustificata l’applicazione della recidiva?
L’applicazione della recidiva è stata giustificata dalla Corte d’Appello sulla base dell’accentuata pericolosità sociale dell’imputato, dimostrata dalla gravità della condotta e dalle sue precedenti condanne per reati di minaccia e lesioni personali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31572 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CODIGORO il 25/06/1982
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, deduce l’errata applicazione dell’art. 337 cod. pen. e la mancata riqualificazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quello di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 octies cod. pen., che avrebbe determinato l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, e con il secondo motivo, la mancanza di motivazione sul punto;
Considerato che il motivo è reiterativo di questione già disattesa con motivazione congrua dalla Corte di appello ed è, comunque, inammissibile, in quanto, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge della sentenza impugnata, si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che la Corte ha congruamente motivato sull’univoca finalizzazione della violenza e della minacce poste in essere dall’imputato ai danni dei sanitari a impedire il compimento di atti del loro ufficio;
Considerato che il terzo motivo, volto a contestare la mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato sull’accentuata pericolosità sociale dell’imputato dimostrata dalla gravità della condotta accertata nel presente processo e dalle plurime condanne riportate per reati di minacce e lesioni personali anche nel quinquennio dal ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che le deduzioni svolte nella memoria depositata in data 18 giugno 2025 sono meramente reiterative delle censure già esaminate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.