Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25834 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARIATI il 19/11/1984
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per i reati oggetto di contestazione processuale, così come ascritti all’imputato ai capi A e B.
Ritenuto che, il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dosimetrico, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catanzaro, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto, quanto alla fattispecie di cui al capo A della rubrica, che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi eseguiti nell’immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato contro NOME COGNOME in ragione del fatto che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, per la configurazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen., non rileva che l’agente «si sia sentito o meno effettivamente intimidito dalle minacce, in quanto ai fini dell’integrazione del reato in questione non è necessario che si sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale ».
Ritenuto, quanto alla fattispecie di cui al capo B, che, come evidenziato nella decisione censurata, appaiono prive di rilievo le deduzioni sul modesto disvalore della violazione ascritta ad NOME, atteso che, per la configurazione del delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, a fronte del quale «non è emerso alcun elemento di segno contrario in ordine alla piena consapevolezza dell’imputato circa l’obbligo a suo carico, che, d’altra parte era expressis verbis contemplato nel provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale e nel successivo verbale di sottoposizione alla misura con provvedimento intellegibile anche da parte di chi fosse sprovvisto di specifiche cognizioni giuridiche».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.