Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per un caso di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione sottolinea un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato contestava l’affermazione della sua responsabilità, la mancata esclusione dell’aumento di pena per la recidiva e l’applicazione dell’aggravante della minaccia. Il ricorrente sosteneva che la sua condotta fosse stata una mera resistenza passiva e proponeva una lettura alternativa dei fatti.
L’Analisi della Corte sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati come puramente reiterativi. Secondo i giudici, le censure sollevate erano già state esaminate e disattese dalla Corte d’Appello con una motivazione congrua e corretta. La Cassazione ha ribadito che tentare di proporre una lettura alternativa e riduttiva della condotta, specialmente a fronte di prove concrete come le lesioni cagionate a un operante, non costituisce un valido motivo di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente. Anzitutto, ha specificato che la condotta dell’imputato non poteva essere derubricata a ‘resistenza passiva’, avendo causato lesioni fisiche a un agente. Questo elemento qualifica l’azione come una resistenza attiva e violenta, pienamente rientrante nella fattispecie dell’art. 337 c.p. Inoltre, la Corte ha giudicato irrilevante il fatto che l’atto d’ufficio sia stato o meno effettivamente impedito, poiché il reato si perfeziona con la sola opposizione violenta o minacciosa.
Per quanto riguarda le aggravanti, i giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello. L’aumento di pena per la recidiva è stato considerato ampiamente giustificato dalle specifiche modalità del fatto, che dimostravano una ‘persistente pericolosità’ del soggetto. Allo stesso modo, l’aggravante della minaccia è stata ritenuta corretta in base alla gravità delle espressioni usate, confermate dalle dichiarazioni delle persone offese, e al contesto in cui erano state pronunciate.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità della sentenza impugnata (come errori di diritto o motivazioni palesemente illogiche), non sulla semplice riproposizione di una diversa valutazione dei fatti. Per chi affronta un processo per resistenza a pubblico ufficiale, questo significa che le argomentazioni difensive devono essere ben fondate fin dal primo grado, poiché una volta che i fatti sono stati accertati con motivazione adeguata, diventa estremamente difficile rimetterli in discussione in sede di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti con una motivazione congrua e corretta, senza sollevare nuove questioni di diritto.
Cagionare lesioni a un agente durante un’opposizione può essere considerato resistenza passiva?
No. Secondo la Corte, il fatto di cagionare lesioni a un operante qualifica la condotta come una resistenza attiva e violenta, escludendo la possibilità di interpretarla come una mera resistenza passiva.
Come vengono giustificate le aggravanti della recidiva e della minaccia nel reato di resistenza?
L’aggravante della recidiva è stata giustificata sulla base delle modalità del fatto, ritenute espressive di una persistente pericolosità dell’imputato. L’aggravante della minaccia è stata motivata dalla gravità delle espressioni utilizzate, confermate dalle dichiarazioni dei testimoni e valutate nel contesto in cui sono state pronunciate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 394 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA11 19/03/1986
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME con i quali si contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod la mancata esclusione dell’aumento di pena per la recidiva e dell’aggravante della minaccia, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disatte con congrua e corretta motivazione;
ritenuto, infatti, che con il primo motivo si propone una lettura alternativa e rid della condotta oppositiva dell’imputato, riducendola ad una mera resistenza passiva anche a fronte delle lesioni cagionate ad un operante; che correttamente è stato ritenuto irrileva l’effettivo impedimento dell’atto di ufficio( pag.4-5);
ritenuto che l’aggravio sanzionatorio per la recidiva contestata è ampiamente giustificat dal rilievo attribuito alle modalità del fatto, ritenute espressive di persistente pericolosi l’aggravante del reato di minaccia è stata giustificata dalla gravità delle espressioni conferm dalle dichiarazioni delle persone offese nonché dal contesto in cui furono pronunciate(pag.5-6);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il consigliere estensore
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