Resistenza a pubblico ufficiale: Non fermarsi all’alt è reato
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un importante chiarimento sulla linea di demarcazione tra resistenza passiva e la fattispecie penalmente rilevante di resistenza a pubblico ufficiale. Nel caso di specie, il ricorso di un imputato è stato dichiarato inammissibile, confermando che determinate azioni, come la fuga e gli strattonamenti, non possono essere derubricate a mere doglianze, ma costituiscono un reato.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato nei gradi di merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sua difesa si basava sull’assunto che la sua condotta si fosse limitata a una mera “resistenza passiva”, non integrando quindi gli estremi del reato contestato. Secondo la ricostruzione, l’imputato non si era fermato all’alt imposto da un agente, costringendolo a un inseguimento. Successivamente, durante il controllo, aveva ripetutamente strattonato l’agente. L’obiettivo di tale comportamento era eludere l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa del proprio veicolo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti non fossero specifici, ma si limitassero a riproporre censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La decisione sottolinea che la condotta dell’imputato non poteva in alcun modo essere qualificata come passiva.
Le Motivazioni: Oltre la Resistenza a Pubblico Ufficiale Passiva
La Corte ha evidenziato due momenti chiave che qualificano la condotta come resistenza attiva. In primo luogo, l’imputato si è opposto attivamente al pubblico ufficiale non fermandosi all’ordine di alt. Questo comportamento ha innescato una reazione necessaria da parte dell’agente, costretto a intraprendere un inseguimento. In secondo luogo, una volta raggiunto, l’imputato ha continuato nella sua azione oppositiva strattonando ripetutamente l’agente. Questi atti, secondo la Corte, superano ampiamente la soglia della resistenza passiva e configurano pienamente la violenza richiesta dall’art. 337 del codice penale.
Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche. La particolare aggressività della condotta, finalizzata a uno scopo illecito (evitare la contestazione della mancanza di assicurazione), è stata ritenuta ostativa al riconoscimento di qualsiasi attenuante.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: la resistenza a pubblico ufficiale non si configura solo con atti di violenza eclatante, ma anche con comportamenti che, pur non essendo di estrema gravità, costringono l’agente a un’azione aggiuntiva e non prevista per compiere il proprio dovere. La fuga deliberata di fronte a un ordine di fermo e il contatto fisico volto a divincolarsi o a ostacolare il controllo sono elementi sufficienti a integrare il reato. La decisione serve da monito: tentare di eludere un controllo con manovre elusive e opposizione fisica non è una scelta priva di conseguenze penali e preclude, data l’aggressività intrinseca, anche la possibilità di beneficiare di una riduzione di pena.
Qual è la differenza tra resistenza attiva e passiva secondo questa ordinanza?
La resistenza passiva si limita a una non-collaborazione senza violenza o minaccia. La resistenza attiva, come nel caso esaminato, implica azioni concrete che si oppongono fisicamente all’operato del pubblico ufficiale, come non fermarsi all’alt, costringerlo a un inseguimento e strattonarlo.
Fuggire a un posto di blocco costituisce resistenza a pubblico ufficiale?
Sì. Secondo la Corte, il fatto di non fermarsi all’alt e costringere l’agente all’inseguimento è una forma di opposizione attiva che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto ostacola il compimento di un atto d’ufficio.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state escluse a causa delle modalità “particolarmente aggressive” della condotta dell’imputato. Inoltre, il suo comportamento era finalizzato a impedire che l’agente scoprisse un altro illecito, ovvero la mancanza di copertura assicurativa del veicolo, dimostrando una maggiore intensità del dolo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza del reato di cui all’art. artt. 337 cod. pen., per essersi limitato l’imputato a porre in essere una resistenza cosiddetta passiva, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che evidenziano che l’imputato, dapprima si è opposto attivamente al pubblico ufficiale non fermandosi all’alt e costringendo quest’ultimo all’inseguimento, e successivamente ha ripetutamente strattonato la persona offesa (si veda pagg. 2 e 3).
Le circostanze attenuanti generiche, infine, sono state, puntualmente, escluse per le modalità particolarmente aggressive della condotta, finalizzata, peraltro, a fare in modo che il pubblico ufficiale non si accorgesse che l’imputato era privo di copertura assicurativa.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024
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Il Presiden