Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
iii che ha concluso chiedendo
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di L’Aquila ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Teramo, in data 13 gennaio 2022, rideterminando la pena erogata a NOME COGNOME in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 4350 di multa, quella irrogata a NOME COGNOME in anni uno di reclusione ed euro 500 di multa, nonché a NOME COGNOME in mesi nove di reclusione ed euro 400 di multa, per questi ultimi a titolo di aumento per la continuazione con reati giudicati con sentenza irrevocabile, resa dalla Corte di appello di L’Aquila in data 10 febbraio 2020, con conferma nel resto dell’appellata sentenza.
Il primo Giudice aveva condannato gli imputati, all’esito di rito abbreviato, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ad esclusione, per tutti, del rea di cui al capo 7, ritenendo, quanto a COGNOME e COGNOME, la continuazione con reati già giudicati con sentenza divenuta definitiva, resa dalla Corte di appello di L’Aquila in data 10 febbraio 2020, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa per COGNOME e a quella di mesi diciotto di reclusione ed euro 800 di multa per COGNOME, nonché per COGNOME, ritenuta la continuazione interna tra i reati ascrittigli (capi 1, 4, 5, 6), alla pena di anni due mesi nove di reclusione e euro 4800 di multa.
La vicenda processuale attiene ai reati di cui agli artt. 337, 635, 582 e 585, 707 cod. pen., nonché art. 4 legge n. 895 del 1967 e 4 legge n. 110 del 1975. Gli imputati, secondo la ricostruzione recepita dai provvedimenti di merito, sono stati arrestati in flagranza, a seguito di inseguimento da parte della polizia giudiziaria, mentre viaggiavano a bordo di una Bmw a targa bulgara, risultata oggetto di furto. Nel corso dell’inseguimento descritto dai giudici di merito, gli occupanti della Bmw avevano lanciato chiodi a quattro punte in due momenti, con la finalità di provocare la foratura degli pneumatici dell’auto di servizio postasi all’inseguimento. Quest’ultimo era terminato con l’uscita di strada della vettura inseguita e con la condotta di resistenza con lesioni descritta nelle imputazioni, posta in essere dagli occupanti della vettura Bmw, ai danni degli operanti di polizia giudiziaria. Questi, infine, avevano proceduto all’arresto anche per il rinvenimento, nel veicolo, di vari attrezzi atti allo scasso, coltelli e “marmotta” (attrezzo artigianale, con polvere pirica, usato per la deflagrazione di ATM).
Avverso la descritta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, con distinti atti di impugnazione.
Ce.)
2.1. COGNOME, per il tramite del difensore, denuncia tre vizi con i motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza, erronea applicazione degli artt. 546 cod. proc. pen. in relazione all’alt 337 cod. pen., vizio d motivazione e violazione di cui all’art. 606 lett. c) e d) cod. proc. pen.
La sentenza non spiega, per il ricorrente, le ragioni per le quali non si potesse ritenere tentato il delitto ascritto all’imputato.
Si rileva che, nel caso al vaglio, il sistema di antifurto satellitare è entrat immediatamente in funzione e ha consentito al proprietario del veicolo di allertare le forze dell’ordine, nonché di attivare gli strumenti di ricerca e d controllo tesi al recupero del veicolo rubato. Gli agenti erano, infatti, intervenuti intercettando la vettura oggetto di delitto di furto, seguendola negli spostamenti secondo le segnalazioni dell’assistenza di antifurto satellitare, non per aver, per caso, intercettato la vettura.
Guardando, dunque, al diverso momento della sottrazione e dell’impossessamento, in tema di furto si è osservato in giurisprudenza che il monitoraggio dell’azione furtiva, esercitato mediante la diretta osservazione della persona offesa o mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce e il conseguente intervento difensivo, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto che resta da qualificare come tentativo quando l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva non ancora uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo (si richiama Sez. U, n. 52117 del 17 luglio 2014).
La Corte di appello non ritiene configurabile il tentativo di furto in relazione al fatto che, nel caso di specie, non sarebbe entrato in funzione il sistema di antifurto satellitare e che, comunque, l’intervento della polizia giudiziaria si era verificato quanto vi era già stato l’impossessamento della vettura da parte del ricorrente, senza tuttavia esplicitare le ragioni di tale conclusione.
Anzi è evidente, a parere del ricorrente, la flagranza dell’azione criminosa che viene direttamente percepita nel suo dispiegarsi dalle Forze dell’ordine. Né si comprende dalla motivazione della Corte di appello la distinzione tra delitto tentato e tentativo di rapina impropria, fattispecie a parere della difesa astrattamente configurabili nella specie íse non addirittura sovrapponibili.
2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 116 e 337 cod. pen, vizio di motivazione, violazione dell’art. 606 lett. c) e d) cod. proc pen.
La Corte di appello, con riferimento al reato sub 1, non ha specificato le ragioni per le quali il ricorrente, passeggero a bordo dell’autovettura che si era
data alla fuga, dovesse essere ritenuto responsabile del reato di resistenza, al pari del soggetto che era alla guida del veicolo in fuga.
Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario un comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo di ordine materiale o psicologico, in tutte o alcune delle fasi di ideazione organizzazione e attuazione del proposito criminoso. In tale quadro la volontà di contribuire alla realizzazione del reato non presuppone un previo accordo con i compartecipi ma è sufficiente che esista la coscienza del contributo, fornito all’altra condotta. Con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto, o come intesa istantanea, ovvero come semplice adesione all’opera altrui. Il contributo alla commissione del reato che integra il concorso di persona per esplicarsi può essere anche agevolatore dell’evento, come avviene nel caso in cui il reato, anche senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Detto concorso può sussistere anche nel caso in cui si verifica un contributo causale, sia pur minimo, di facilitazione della condotta delittuosa nella preparazione o nella consumazione.
Ciò premesso, richiamando precedenti di legittimità ! il ricorrente specifica che COGNOME era certamente d’accordo a fuggire, ma non d’accordo a fuggire commettendo il reato di resistenza. Anzi, l’imputato aveva chiesto al conducente di fermarsi durante la fuga, anche se questi non aveva avuto intenzione di farlo. COGNOME, secondo la prospettazione difensiva, si è limitato a rimanere seduto, dopo aver chiesto inutilmente al conducente di fermare il veicolo. Del resto, lo stesso atteggiamento docile ha avuto l’imputato nel momento in cui la vettura si è fermata ed è stato tratto in arresto.
COGNOME, per la difesa, si sarebbe limitato ad un comportamento passivo quale passeggero, in assenza di condotte utili a determinare il conducente a tenere una condotta di guida sconveniente.
Non si comprende, dunque, la ragione per la quale non è stata riconosciuta la fattispecie di cui all’art. 116 cod. pen. del concorso anomalo.
2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 69, 62 -bis, 99, 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. con vizio di motivazione e violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Entrambi i giudici di merito nel ritenere la sussistenza della recidiva contestata non hanno considerato la necessità di personalizzare la pena rispetto a ogni imputato.
Le sentenze hanno uniformato le posizioni, senza considerare che la recidiva, contestata a COGNOME, è semplice e che si riferisce a precedente che si ) n colloca temporalmente dieci anni addietro.
COGNOME, peraltro, ha chiesto di fermare la vettura sulla quale si trovavano a fuggire, non condividendo la condotta del conducente.
Nonostante tale atteggiamento e tale richiesta, la sua posizione è stata equiparata a quella del concorrente che era alla guida dell’auto, come si legge a p. 9 della sentenza di primo grado, ove è stata esclusa la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente rimarca, invece, la condotta dell’imputato, dopo la commissione dei fatti, caratterizzata dall’effettuare il risarcimento del danno, nonché la condotta tenuta nel corso dell’azione, trattandosi di mero passeggero della vettura
Si richiamano precedenti di legittimità secondo i quali, ai fini del riconoscimento della recidiva, non è sufficiente indicare la mera presenza di pregresse sentenze di condanna, come ha fatto a p. 9 il giudice di primo grado, ma è necessario valutare tutte le posizioni, singolarmente, con riferimento anche all’astratta pericolosità della commissione di nuovi reati in presenza di precedenti condanne per delitti non colposi.
Si richiama la pronuncia Sez. U, n. 20798 del 24 febbraio 2011, che ha evidenziato che tra gli elementi da tenere in considerazione vi è anche l’eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quelle attualmente sub iudice, in questo caso distanti circa dieci anni dal precedente.
2.2. COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, denuncia l’illegalità della pena irrogata per violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., stante l’omessa riduzione della pena nella misura prevista per il rito abbreviato.
La Corte di appello ha erroneamente omesso la riduzione di un terzo dovuto alla scelta del rito abbreviato in quanto si è limitata a rimodulare gli aumenti per la continuazione, fra i reati contestati nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di L’Aquila, senza operare all’esito degli aumenti la riduzione per la scelta del rito abbreviato.
Non si può neanche ritenere, per il ricorrente, che gli aumenti per la continuazione siano stati effettuati con porzioni di pena già comprensive della riduzione, perché dal testo della sentenza non si evince tale determinazione da parte del giudice di secondo grado.
Si richiama precedente di legittimità secondo cui, nel giudizio di cognizione, la riduzione sanzionatoria correlata alla scelta del rito abbreviato si effettua dopo che la pena sia determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 81 e ss. cod. pen. (Sez. 2, n. 37104 del 13 giugno 2023).
2.3. COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia, denuncia erronea applicazione di legge penale con riferimento agli artt. 81, comma 2, 337 cod. pen. e travisamento “dei fatti”.
Per il reato di resistenza l’aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. viene effettuato tre volte. Si richiama l’orientamento di legittimità secondo il quale la violenza e minaccia, nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali, non realizza un reato unico di resistenza ma distinti reati quanti sono i pubblici ufficiali.
COGNOME si è reso responsabile del reato di resistenza di cui al capo 1, non fermandosi all’alt intimato da agenti della polizia stradale mentre era a bordo dell’autovettura descritta nella contestazione, accostando la marcia e, poi, improvvisamente, ripartendo a forte velocità lanciando chiodi a quattro punte sul manto stradale, per rallentare l’inseguimento della pattuglia.
Si assume che COGNOME è stato bloccato da un unico agente che , per divincolarsi, si era procurato le lesioni di cui al capo 3, condotta punita separatamente.
La resistenza quindi si sarebbe sostanziata nell’inseguimento dell’auto dopo l’intimazione dell’alt e con lancio di chiodi a quattro punte.
Detta condotta è stata esercitata nei confronti della pattuglia in un unico contesto, verso un’entità fisica (la pattuglia) che prescinde dal numero delle persone che la costituiscono, con offesa da considerare unitariamente.
Per la difesa, diverso è il caso che viene esaminato nella sentenza delle Sez. U n. 40981 del 2018, richiamata dalla Corte territoriale. Ciò in quanto, in quel caso, la violenza o minaccia è stata rivolta a diversi pubblici ufficiali, fisicament individuati, ognuno dei quali destinatario di un’offesa ben individuata, riguardando, il caso esaminato, un soggetto che aveva strattonato e tentato di prendere a pugni, per opporsi, più funzionari di polizia stradale che erano intervenuti ad a impedirgli di aggredire un’altra persona, sicché ognuno di questi agenti aveva subito strattonamento e minacce con condotta considerata distinta.
Si contesta anche che sia stata individuata la resistenza come reato base, commessa ai danni di COGNOME, in considerazione della circostanza che sono state provocate, a tale persona offesa, lesioni personali, senza tenere conto che, con autonomo capo di imputazione sub 3, detta condotta è stata ascritta all’imputato specificamente.
Di qui la richiesta di annullamento della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha operato aumenti ex art. 81 cod. pen. per la resistenza commessa nei confronti di più agenti di polizia.
3.11 Sostituto Procuratore generale, COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, stante l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, chiedendo la ` z,c1eclaratoria di
inammissibilità dei ricorsi di COGNOME e COGNOME e l’annullamento con rinvio per COGNOME in punto quantificazione della pena.
La difesa di COGNOME ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 29 aprile 2024, memoria e ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
2.11 ricorso di COGNOME è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo, si osserva che, per come formulato, il motivo richiama, indistintamente tutti i possibili vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. dunque, presenta, sin dall’impostazione della critica, profili di sicura inammissibilità per aspecificità.
Si richiama, sul punto Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo che, in motivazione, ha puntualizzato, con specifico riferimento ai vizi di motivazione deducibili ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cit. ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità e quindi di inammissibilità del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica.
In secondo luogo, si sottolinea che la critica risulta inedita, rispett all’incontestata sintesi dei motivi di gravame, contenuta a p. 8 e ss. della sentenza di appello (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, COGNOME, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME, Rv. 255940). Sicché il motivo è inammissibile, posto che non possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.
In ogni caso, la censura non è specifica, posto che si sofferma, richiamando noti principi giurisprudenziali in tema di tentativo di furto, sulla natura no consumata della condotta, a fronte di una contestazione sub capo 1 del reato di resistenza che, senz’altro, non si è arrestata a livello di mero tentativo, come, peraltro, contestato in rubrica, tenuto conto delle emergenze di cui rendono conto le motivazioni dei convergenti provvedimenti di merito. 2
Si sottolinea, inoltre, che la censura non si confronta con la circostanza di fatto, che emerge dalle sentenze di merito, secondo la quale la vettura a bordo della quale COGNOME viaggiava è risultata rubata nel 2016 e che, comunque, per il tentativo di rapina a sportello ATM con uso della “marmotta”, non viene elevata, nel presente procedimento, alcuna contestazione a carico del ricorrente, a fronte della contestazione del reato di resistenza posta in essere il 23 ottobre 2017, senz’altro consumata.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Le convergenti sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: tra le altre, Sez. 2, n. 19619 de 13/02/2014, COGNOME, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, COGNOME, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, COGNOME, Rv. 215722) non descrivono la condotta di COGNOME come meramente passiva rispetto a quella dei concorrenti nei reati e, in particolare, del conducente della vettura a bordo della quale vi è stata la fuga.
La ricostruzione che prospetta il ricorrente, peraltro, è versata in fatto e comunque, alternativa rispetto a quella recepita dalla motivazione completa e immune da illogicità manifesta dai provvedimenti di merito.
L’ulteriore dinamica dei fatti, proposta dal ricorrente, non si confronta con il dato significativo secondo il quale, dalla vettura, erano stati lanciati, sul manto stradale, chiodi a quattro punte, onde intralciare l’inseguimento.
Tanto a dimostrazione, come coerentemente reputa la sentenza di appello, di una piena adesione alla volontà del conducente della vettura, non solo di fuga, ma anche di ostacolare l’operazione di inseguimento nella quale erano intenti gli operanti, provocando danni e pericolo per l’incolumità fisica degli inseguitori.
Inoltre, la diversa prospettazione del ricorrente non tiene conto del fatto che la sentenza di primo grado (cfr. p. 2) evidenzia che COGNOME, nel corso dell’interrogatorio reso in quanto arrestato in flagranza per i fatti per i quali procede nella presente sede, aveva ammesso di aver personalmente disperso i chiodi.
Dunque, i presenti nell’autovettura in fuga e, in particolare, proprio COGNOME, non avevano mantenuto un comportamento meramente passivo rispetto all’iniziativa del conducente, tanto che le vetture, a bordo della quale gli agenti di Alessandria e i Carabinieri, sopraggiunti in ausilio, viaggiavano all’inseguimento, avevano riportato la foratura degli pneumatici.
Inoltre (cfr. p. 1 della sentenza di primo grado) COGNOME è indicato come colui che, assieme a COGNOME, dopo che la vettura Bmw era stata costretta a fermarsi, perché andata fuori strada, si era dato alla fuga dileguandosi, provando in tal modo a sottrarsi alla cattura da parte degli operanti ormai giunti sul posto, anche dopo il fallimento della rocambolesca fuga in auto.
È noto, poi, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi al forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un’autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (tra le altre, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765 – 01; Sez. F., n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, Rv. 257915 – 01).
2.3. Il terzo motivo è inammissibile.
In primo luogo, si rileva che, dall’incontestata sintesi dei motivi di appello di cui a p. 8 della sentenza di secondo grado, non risulta che, tra i motivi di appello, vi fosse la richiesta di esclusione della recidiva semplice. Sicché tale censura risulta inedita.
In secondo luogo, il Collegio osserva che, dalla contestazione che è riportata a p. 1 della sentenza di primo grado e a p. 1 di quella di appello, non emerge la contestazione della recidiva semplice all’imputato.
In ogni caso, la motivazione della Corte territoriale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche non si fonda soltanto sull’esame dei precedenti penali dell’imputato (che la difesa vuole limitati ad un’unica condanna, per fatto risalente a dieci anni prima), ma su plurimi fattori specifici (cfr. p. 13) ch sottolineano, in particolare, la spiccata pericolosità della condotta, nel suo complesso, posta in essere nelle circostanze per cui è processo.
3.11 ricorso di COGNOME è manifestamente infondato.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 – 01), l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi – siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave – deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.
Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello tranne a quello relativo all’eccessività della pena, unico punto della decisione di primo grado sul quale, quindi, è intervenuta la decisione della Corte territoriale.
Questa (cfr. p. 7) ha operato la riduzione per ciascuno dei reati satellite, giungendo alla pena finale di mesi nove di reclusione ed euro 400 di multa, indicando, specificamente, l’entità di ogni singolo incremento, senza nulla aggiungere sulla riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.
La lettura congiunta dei provvedimenti di merito, consentita però, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di respons bilità, rende
evidente, per la posizione di COGNOME, che la Corte territoriale è partita dagli incrementi che aveva operato il primo giudice, il quale ne aveva specificato la singola misura, indicando che questa era da considerarsi al netto della riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. (cfr. p. 4 e ss.).
La prospettazione difensiva, dunque, appare aspecifica, posto che non si confronta con il contenuto complessivo dei provvedimenti di merito che consentono di reputare immune da vizi il modo di procedere della Corte territoriale, nella parte in cui, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio riduce, rispetto a quelle irrogate in primo grado, le pene per ciascun reato satellite, riducendo quelle disposte dal primo giudice già calcolate al netto della riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.
Il ricorso di COGNOME è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4.1. Va premesso che questa Corte di legittimità ha affermato (cfr. Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771) che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra il concorso formale di reati, a norma dell’art. 81 comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.
Invero, va precisato, con riferimento alla critica operata dal ricorrente, che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è reato contro la pubblica amministrazione e non contro la persona, cosicché non è necessario che la condotta violenta ponga in pericolo l’integrità fisica del pubblico ufficiale o incaricato di pubblic servizio, essendo sufficiente che sia idonea a impedire, ostacolare o intralciare l’atto d’ufficio, ed è pacifico che, nel caso in cui la violenza fisica esorbiti da t limite minimo, sarà configurabile il concorso del reato di lesioni con quello di resistenza ed occorrerà che i reati siano sorretti da autonoma volizione e nella generalità dei casi da nesso teleologico.
Tuttavia, è proprio la circostanza che l’elemento oggettivo del reato di resistenza sia integrato dalla violenza o minaccia al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio a conferire centralità all’opposizione violent all’azione del singolo pubblico ufficiale e a consentire di individuare l’interesse protetto in quello della pubblica amministrazione a non subire intralci nel momento in cui, per assolvere ai compiti istituzionali, deve attuare la sua volontà tramite i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e per tale ragione, c per garantire la sicurezza e la libertà di azione dei singoli contro fatti opposizione violenta, la norma assicura tutela al pubblico ufficiale, soggettivamente individuato.
Non si ritiene, pertanto, che la norma incriminatrice tuteli unicamente l’azione della pubblica amministrazione, astrattamente e globalmente considerata, indipendentemente dal numero dei soggetti che Rongono in essere
l’atto d’ufficio (in questo caso, secondo la prospettazione del ricorrente, la pattuglia), ma anche il singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, quale organo della pubblica amministrazione, la cui azione legittima non deve essere contrastata in modo violento (Sez. 6, n. 35227 del 25/05/2017, Provenzano, Rv. 270545 – 01).
4.2. Inoltre, si osserva che la prospettazione difensiva è manifestamente infondata nella parte in cui contesta l’indicazione, quale reato base, del delitto di resistenza commesso ai danni dell’agente COGNOME, tenuto conto della contestazione anche delle lesioni personali a questi arrecate.
Invero, il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni.
Sicché sono, in tal caso, configurabili, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico (Sez. 5, n. n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285846 01; Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Rv. 255734 – 01).
Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili d colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata secondo equità, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, il 9 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente