Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23784 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23784 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato a Palermo il 07/04/1994
avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 11 ottobre 2022 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui al capo c) per mancanza di querela, rideterminando la pena inflitta in ordine ai reati di cui ai capi a)(artt. 81, 337 cod. pen.) e b)(artt.61 n. 2 e 10, 81 cpv., 582, 585 in relazione all’art. 576 cod. pen.) in ordine ai quali ha confermato la responsabilità dello stesso imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato con atto a mezzo del difensore che deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 337, 132 e 133 cod. pen., 27, comma 3, Cost. e 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La Corte di appello ha avallato la dosimetria della pena stabilita dal Tribunale, individuando la pena base in un anno e mesi sei di reclusione, pari al triplo del minimo edittale sulla base di una motivazione apparente mediante l’utilizzo di mere clausole di stile in violazione dei principi costituzionali della finalit rieducativa della pena ed eurounitari di proporzione della pena alla offesa richiamati.
2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 337,582 e 585 cod. pen., mancando lesioni post traumatiche e, quindi, dovendosi qualificare il fatto ai sensi dell’art. 581 cod. pen., da ritenersi assorbito nel reato di cui all’art. 337 cod. pen.
In assenza di istanza di trattazione orale le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è genericamente proposto rispetto alla specifica ineccepibile – valutazione in fatto in ordine alla elevatissima gravità della condotta, che ha messo in pericolo non solo gli operanti intervenuti ma anche gli utenti della strada, terminata solo a seguito di un incidente che aveva consentito di bloccare l’autovettura a bordo della quale il ricorrente si trovava, e tenuto conto anche delle conseguenze lesive.
3. Il secondo motivo è genericamente proposto in quanto ha a oggetto questione non proposta in appello.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare
in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 08/05/2025.