Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16245 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16245 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 27/06/1975
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 43072/24 – COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18 marzo 2025 con cui si ribadiscono i motivi in tema di trattamento sanzionatorio;
Considerato che, in punto di responsabilità per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la difesa non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha correttamente valorizzato gli elementi di prova della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta (quantità e qualità della sostanza, modalità di confezionamento, rinvenimento di denaro contante e di messaggi con gli acquirenti). Si tratta di una motivazione rispettosa dei canoni interpretativi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la configurabilità del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena» (ex multis, Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706). A tale valutazione si è scrupolosamente attenuta la Corte d’appello, risultando pertanto la sentenza impugnata immune da censure sul punto.
A considerazioni analoghe deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo di ricorso, che prospetta l’insussistenza del reato di cui all’art. 337 cod. pen. per avere il ricorrente tenuto una condotta di mera fuga e di violenza impropria nei confronti degli operanti. La tesi difensiva è smentita dalla Corte d’appello già in punto di fatto, essendo provato – e non contestato dalla difesa (cfr. p. 6 del ricorso) – che il ricorrente, dopo aver tentato la fuga dal controllo delle forze dell’ordine, aveva «usato violenza strattonando e spintonando il militare» (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). In punto di
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diritto, poiché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
«integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in
essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest’ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento
dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga» (ex multis,
Sez. 1.
n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376), la sentenza impugnata risulta anche su tale punto priva di fratture sul piano logico-giuridico.
Quanto, infine, ai motivi relativi alla pena (ripresi con la citata memoria), la sentenza impugnata ha dato correttamente conto, in relazione alla recidiva,
sia dei precedenti penali – plurimi e gravi – del ricorrente sia dell’attualità
della sua pericolosità. Elementi, questi, che non hanno consentito nemmeno una mitigazione sanzionatoria ai sensi dell’art.
62-bis cod. pen. In relazione
alla determinazione della pena nel suo complesso e all’aumento per la continuazione, la motivazione appare congrua e logica, avendo escluso la continuazione interna ed essendo la Corte d’appello pervenuta ad una pena proporzionata al fatto e adeguata rispetto alla personalità del ricorrente (cfr. p. 4 della sentenza).
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025