Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51374 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51374 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRASCATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte ha sottolineato che la condotta di guida posta in essere era stata tale da porre a repentaglio l’incolumità di altri cittadini, oltre che degli operanti stessi, così da non potersi ritenere la tenuità del fatto;
Ritenuto che i motivi di ricorso attinenti alla mancata disapplicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti generiche, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugNOME dimostra che le argomentazioni in merito ad entrambi i profili sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023