Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è una fattispecie che richiede una difesa tecnica estremamente precisa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, confermando la condanna per un imputato che aveva tentato di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti.
I fatti e il procedimento di merito
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per i reati di resistenza e lesioni volontarie. Nei primi due gradi di giudizio, i magistrati avevano accertato la responsabilità penale basandosi sulle prove acquisite, ritenendo sussistenti sia l’elemento oggettivo (la violenza o minaccia) sia quello soggettivo (la volontà di opporsi all’atto d’ufficio). L’imputato, tuttavia, proponeva ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove e la determinazione della pena, inclusi gli aumenti previsti per la continuazione tra i reati.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del ricorso per Cassazione: esso non può essere utilizzato per richiedere una “terza valutazione” dei fatti, ma solo per denunciare violazioni di legge o vizi logici della motivazione. Nel caso di specie, i motivi presentati dalla difesa sono stati giudicati come una mera sollecitazione a rileggere le fonti probatorie, senza indicare alcun effettivo travisamento delle prove da parte dei giudici d’appello.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte evidenziano come la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze sulla pena e sulla continuazione erano del tutto generiche e si limitavano a riproporre questioni già risolte in modo coerente dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che, in presenza di una doppia valutazione conforme nei gradi di merito, il ricorso che non individui specifici errori di diritto è destinato al rigetto.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte comportano non solo la conferma della condanna, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro. Questo provvedimento ricorda l’importanza di strutturare i motivi di ricorso su basi esclusivamente giuridiche, evitando di trasformare la Cassazione in un improprio riesame del fatto.
Perché la Cassazione ha rigettato il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Si può contestare l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato la legge o ha fornito una motivazione totalmente illogica o assente nella determinazione della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46944 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46944 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto con i primi due si contesta la motivazione spesa a sostegno della ritenuta sussistenza dei costituti oggettivi e soggettivi della resistenza e delle lesioni volontarie ascritte all’ reati ritenuti dai giudici del merito, con doppia valutazione conforme, alla luce di una coeren puntuale valutazione delle emergenze acquisite, non adeguatamente contrastata dal ricorso che si risolve nel mettere in gioco una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estr sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici ed effettivi travis delle emergenze processuali;
parimenti, il terzo motivo è manifestamente infondato quanto alle generiche denegate, risultando la sentenza anche sul punto, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ment è del tutto generico rispetto alla pena e agli aumenti per la continuazione, non diversamente d resto, dalla inconsistenza delle doglianze spese sul punto in appello, che si risolvevano in u mera sollecitazione alla riduzione malgrado la puntualità della valutazione resa dal primo giudic sinteticamente ma coerentemente riproposta dalla Corte del merito rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.